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Art. 1
- I destinatari del presente Contratto Integrativo sono quelli previsti dall'art. 1 del CCNL del 1.9.95
- Il presente contratto integrativo concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997. I suoi effetti
giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salva diversa espressa indicazione del presente contratto.
- Nel testo del presente accordo con il termine "contratto" si fa riferimento al contratto collettivo
nazionale di lavoro per il personale dei livelli stipulato in data 1.9.1995.

Art. 2
- All'art. 13, comma 3 del contratto (Interpretazione autentica dei contratti), le parole
"Conferenza permanente Stato-Regioni" sono sostituite dalle parole "Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome".

Art. 3
- All'art. 10, comma 4 del contratto (Forme di partecipazione), dopo le parole "a contenuto economico"
sono inserite le parole "e sull'aggiornamento professionale".

Art. 4
- All'art. 19 del contratto (Ferie e festività), il comma 12 è soppresso e il comma 11 è
sostituito dal seguente:
"11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento
delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo."
- All'art. 19 , comma 15 del contratto, dopo le parole "per esigenze di servizio" sono inserite
le parole "o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente".

Art. 5
- All'art. 23, comma 3 del contratto (Assenze per malattia), dopo le parole "previsti dai commi 1 e 2"
è inserita la parola "ovvero".
- Ai sensi dell'art. 13 del contratto le parti concordano che il comma 14 del medesimo Art. 23
deve essere interpretato nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano alle assenze per
malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate
in precedenza, siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione,
il triennio di riferimento previsto dal comma 1 dell'art. 23 è quello successivo alla data di stipulazione
del contratto.

Art. 6
- All'art. 24, comma 3 del contratto (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio),
le parole "e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente" sono soppresse.

Art. 7
- All'art. 25, comma 1 del contratto (Astensione obbligatoria per maternità), le parole
"dell'art. 4" sono sostituite dalle parole "degli articoli 4 e 5".
- Al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo, le parole "ed ai lavoratori padri" sono
sostituite dalle parole "o in alternativa ai lavoratori padri".

Art. 8
- All'art. 27 del contratto (Aspettativa), dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente:
"5. Al dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso un periodo di aspettativa, nei limiti
previsti dal comma 1, in caso di assunzione a tempo determinato presso la stessa o altra azienda."
- Il comma 9 dell'art. 17 del contratto è soppresso.

Art. 9
- All'art. 34 del contratto (Mobilità), dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
"2. Qualora il dipendente, nell'ambito delle ipotesi disciplinate dall'art. 12, comma 2, lettera A)
del D.P.R 384/1990, presenti domanda di trasferimento ad altra azienda USL o ospedaliera che vi
abbia dato assenso, il nulla osta dell'azienda di appartenenza è sostituito dal preavviso di cui all'art. 38."

Art. 10
- All'art. 43, comma 2, punto 2) del CCNL dell'1.9.1995 (Finanziamento del trattamento accessorio legato
alle posizioni di lavoro), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'applicazione
del presente contratto le aziende ed enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del decreto
legislativo n. 29/1993, ridetermino con atto formale la dotazione organica del personale destinatario
del presente contratto in misura superiore a quello preso a base del calcolo di cui al presente punto,
nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle indennità relative
ai posti di nuova istituzione per incrementare in misura congrua, con atto deliberativo, il fondo
di cui al presente punto. Fermo restando che l'incremento previsto da presente punto è calcolato
sul monte salari 1993, qualora il personale in servizio nel 1995 risulti comunque superiore a
quello preso come base di calcolo nel 1993, il fondo di cui al presente punto è formato dall'ammontare
delle somme spese nel 1995 per le indennità sopra citate."

Art. 11
- Il terzo comma dell'art. 53 del contratto è sostituito dal seguente:
"3. Nel rispetto delle vigente disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia,
le aziende e gli enti del comparto definiscono nei propri regolamenti l'organizzazione delle
condizioni di operatività del personale del comparto che partecipa all'esercizio della libera
professione intramuraria o alle attività ad essa connesse nonchè il relativo regime economico, sulla
base di quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto."

Art. 12
- All'art. 46, comma 1 del contratto, alla fine del punto 1) sono aggiunte le seguenti parole:
"Al fondo così costituito sono aggiunte le risorse che l'art. 18 della legge 109/1994 - come modificato
dall'art. 6 del D.L. 101/1995, convertito in legge 216/1995. La ripartizione di tali risorse
al personale interessato è stabilita in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 5
del presente contratto. Il personale che percepisce tali incentivi non beneficia del premio
per la qualità della prestazione individuale."

Art. 13
- All'art. 47, comma 8 del contratto (Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi),
la data del 31.12.1996 è sostituita con la data del 30.6.1997.

Art. 14
- All'art. 56, comma 1, lettera aa) del contratto (Disapplicazioni), alla fine del capoverso,
sono aggiunte le seguenti parole "fatto salvo quanto previsto dall'art. 52, comma 1".
- Al medesimo art. 56 comma 1 dopo la lettera ae) è aggiunta la seguente lettera:
"af) con riferimento all'art. 53, comma 3: art. 87 del D.P.R 270/1987."

Art. 15
- La Tabella n. 1 allegata al contratto è sostituita da quella di cui all'allegato 1 del presente
contratto.

Art. 16
- Tutte le disposizioni contenute nell'art. 53, comma 5 del contratto sono prorogate al 31 dicembre 1997,
considerato che i lavori connessi alla revisione dell'ordinamento di cui all'art. 35 del contratto
sono ancora in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo integrativo.

Art. 17
- All'art. 3 - Obiettivi e strumenti del CCNL del 27 giugno 1996, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
"1 bis. Resta ferma per le regioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992,
la facoltà di attivare modelli organizzativi e fissare obiettivi prestazionali soperiori a quelli
contemplati dai livelli uniformi di assistenza, che comportino un diverso ed ulteriormente qualificato
impegno delle aziende ed enti - anche volti al recupero di standards organizzativi, di efficienza
e di efficacia e sviluppo di professionalità - definiti in appositi progetti regionali finanziati.
- Al medesimo art. 3 del CCNL del 27 giugno 1996, al comma 2 dopo le parole "di cui al comma 1" sono
inserite le parole "e 1 bis".

Art. 18
- Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3,
4, 5,
6, 7 e 14 del presente contratto, per la
loro natura interpretativa e chiarificatrice delle clausole cui rispettivamente si riferiscono, hanno
decorrenza dalla data di entrata in vigore del CCNL stipulato il 1 settembre 1995. Tutte le altre
disposizioni entrano in vigore dalla stipulazione del presente accordo, salvo diversa indicazione
contenuta nel medesimo.

Tabella n. 1
Individuazione delle voci di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti
contrattuali
| |
Voci retributive |
| Istituti CCNL |
Indennità varie |
Straordinario |
Indennità fisse e pensionabili ai sensi dell'art. 2. comma 9 della legge
335/1995** |
Nucleo familiare |
| |
Turni etc. |
Reperibilità |
|
|
|
| Tempo parziale verticale |
SI* |
NO |
NO |
SI* |
SI |
| Tempo parziale orizzontale |
SI* |
NO |
NO |
SI* |
SI |
| Tempo determinato |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
| ferie |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
| Permessi ex congedi straord. |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
| Assenze per malattia sup. 15 gg. con ricovero e per infortuni e cause di servizio |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
| Astens. obblig. facolt. 30 gg. |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
| Astensione facoltativa |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
| Sospens. caut. proc. disciplinare |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
| Sospens. caut. proc. penale |
NO |
NO |
NO |
NO |
SI |
| Indennità mancato preavviso |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
* nella misura proporzionale spettante
** a decorrere dall'1.1.1996
Nota: nelle assenze per malattie e infortuni trova ulteriore applicazione la circolare del
Ministero della Sanità n. 11 del 22.1.1971.

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