TITOLO II

Sistema Delle Relazioni Sindacali

CAPO I


Disposizioni generali


Art. 3

(Obiettivi e strumenti)

  1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività dei servizi erogati alla collettività e di quella amministrativa, in relazione ai fini pubblici ai quali le aziende e gli enti sono preordinati.

  2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990 - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.

  3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
  1. contrattazione collettiva: si svolge, oltre che a livello nazionale, a quello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt.2 e 4 del presente contratto, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art.13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti e non implica l'obbligo di addivenire ad un accordo, salvo quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs..29/93;
  2. esame: si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art.10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 8 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art.6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art.8;
  3. consultazione: per le materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'azienda o ente, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;
  4. informazione: allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le aziende o enti informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;
  5. procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all'art. 13.[3] [4]
















Art. 4

(Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato)

  1. La richiesta di apertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato concernenti le specifiche materie indicate nell'art.5 è inviata almeno tre mesi prima della scadenza del precedente contratto.

  2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono iniziative unilaterali nè danno luogo ad azioni conflittuali.

  3. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art.2 comma 2 nonché a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.6, entro 15 giorni, per l'avvio del negoziato.

  4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale li vello.

  5. Il contratto decentrato si attua entro 30 giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione, a seguito del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, ter zo comma, del D.Lgs.. n: 29 del 1993. Nelle aziende ed enti l'autorizzazione alla sottoscrizione non è richiesta ove il contratto sia stipulato direttamente dall'organo di vertice che abbia tutti i po teri di gestione secondo i rispettivi ordinamenti.

  6. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei succes sivi contratti.[5]















Art. 5

(Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata)

  1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
    1. Il contratto collettivo nazionale di comparto;
    2. Il contratto collettivo decentrato presso ciascuna azienda o ente del comparto.

  2. La contrattazione collettiva decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui al comma 3, secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri ed alle procedure indicati nell'art.4, garantendo il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art.4, comma 8, del D. Lgs.. n. 502 del 1992, modificato dall'art.10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di avanzi di amministrazione, e dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs.. n.502 del 1992.

  3. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie, secondo gli obiettivi di cui all'art.3:
    1. criteri generali per la definizione della percentuale di risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o ente affidati alle articolazioni aziendali individuate dal D. Lgs.. 502 del 1992 (distretti e presidi ospedalieri, dipartimenti, ecc.) e dalle leggi regionali di organizzazione, ai fini della produttività collettiva e individuale;
    2. criteri generali per la attribuzione dei fondi di produttività ai gruppi ed ai singoli, secondo regole che tengano conto del diverso apporto dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessivi attribuiti all'unità operativa di appartenenza;
    3. criteri generali per le verifiche da espletare per la valutazione dei risultati, che saranno attuate nei modi e nei tempi risultanti dalla proceduralizzazione di cui all'art.47;
    4. i criteri generali per la distribuzione delle risorse aggiuntive di cui al comma 2;
    5. la quota di risorse ed i criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario, all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose o a particolari posizioni lavorative di cui agli artt. 43 e 44; criteri per l'applicazione dell'art.45 Comma 6;
    6. linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento professionale;
    7. riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza.
    8. criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili.
    9. pari opportunità, per le finalità con le procedure indicate nell'art.23, comma 3 e 4 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125.
    10. accordi di mobilità di cui all'art.33.

  4. L'erogazione dei trattamenti incentivanti è strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo incrementi di produttività e di qualità ed è, quindi, erogata dopo la necessaria verifica periodica, anche mensile, per stati di avanzamento, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti, nei limiti delle disponibilità complessive attribuite all'unità operativa per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

  5. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse aggiuntive di cui al comma 2 e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.[6]















Art. 6
(Composizione delle delegazioni)

  1. Ai sensi dell'art.45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
    • dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
    • da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
  2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
    • dalle R.S.U, ai sensi dell'art.12 lettera a);
    • da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art.12 lettera b);
    • da componenti di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto.

  3. Le aziende e gli enti del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d. lgs n.29 del 1993.[7]













CAPO II

Informazione e forme di partecipazione



Art. 7

(Informazione)

  1. Ciascuna azienda o ente, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art.6, comma 2, in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
  2. Nelle seguenti materie, l'azienda o ente forniscono un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
    1. articolazione dell'orario;
    2. definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro;
    3. definizione delle dotazioni organiche;
    4. stato dell'occupazione;
    5. criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari aziendali e degli uffici a seguito degli accorpamenti o scorpori di cui agli artt.3 e 4 del D.Lgs..502/1992 ovvero per l'introduzione di nuove tecnologie;
    6. programmazione della mobilità;
    7. sperimentazioni gestionali;
    8. piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie;
    9. criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
    10. misure per favorire le pari opportunità;
    11. verifica periodica della produttività delle strutture operative;
    12. applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e rapporti con l'utenza;
    13. iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
    14. documenti di previsione del bilancio relativi al personale.
  3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti:
    • verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
    • attuazione dei programmi di formazione del personale;
    • misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
    • andamento generale della mobilità del personale;
    • distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
    • distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi, ai sensi degli artt. 47 e 48;
    • applicazione dell'istituto della pronta disponibilità;
    • introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle aziende o enti aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
    • misure per le pari opportunità.
    Per l'informazione di cui al presente comma è previsto un incontro almeno annuale, in relazione al quale l'azienda o l'ente forniscono le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.

  4. Nel caso in cui il sistema informatico utilizzato dall'azienda o ente consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le aziende e gli enti provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.[8]













Art. 8
(Esame)

  1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art.6 comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.7 comma 2, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle seguenti materie, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 29 del 1993:
    1. articolazione dell'orario;
    2. definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;
    3. verifica periodica della produttività delle strutture operative.
    4. misure per favorire le pari opportunità;

  2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.

  3. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il periodo di durate dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

  4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi d'urgenza.

  5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.

  6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le aziende e gli enti non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
















Art. 9
(Consultazione)

  1. L'azienda o l'ente, con le modalità previste dall'art. 3 comma 3, lett. c) procedono alla consultazione:
  • delle rappresentanze di cui all'art. 6, nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art.59 del D. Lgs. n. 29 del 1993, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o contrattuali;
  • del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

















Art. 10
(Forme di partecipazione)

  1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e degli enti e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori. Tali organismi hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.

  2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

  3. Presso ciascuna Regione può essere costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno una volta l'anno sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
  4. Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le OO.SS. regionali su materie aventi riflessi sugli istituti del presente contratto, in particolare su quelli a contenuto economico, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le medesime OO.SS. I protocolli eventualmente sottoscritti saranno inviati dalle OO.SS. all'A.RA.N., ai fini del comma 4.
  5. E' costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'A.RA.N., della Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni e delle organizzazioni sindacali del comparto che hanno stipulato il presente contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività e le politiche della formazione. In particolare, nella predetta sede saranno verificate, a valere sul prossimo biennio di contrattazione relativa alla parte economica, le conseguenze sui bilanci delle aziende e degli enti dell'attivazione del sistema di finanziamento a tariffa, ai fini della eventuale revisione dei fondi di produttività collettiva, in connessione ai recuperi di produttività accertati relativi ai flussi di mobilità sanitaria, determinandone limiti e modalità.[9]















Art. 11
(Pari opportunità)

  1. I Comitati per le pari opportunità istituiti presso ciascuna azienda o ente, nell'ambito della partecipazione prevista dall'art. 10, svolgono il compito di raccogliere dati relativi alle materie di propria competenza - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione decentrata di cui all'art. 5, lett. i.

  2. Rientrano nelle competenze dei Comitati la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè azioni positive, ai sensi della legge 125/1991.
















CAPO III

Diritti sindacali

Art. 12
(Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro)

  1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:
  1. le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994 ovvero le rappresentanze di cui al successivo punto b), sino alla costituzione delle R.S.U. Resta ferma l'appli cabilità dell'art. 19 della legge 300/1970 per le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto;
  2. le rappresentanze sindacali, individuate ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lettera a).



















CAPO IV

Procedure di raffreddamento dei conflitti



Art. 13
(Interpretazione autentica dei contratti)

  1. In attuazione dell'art. 53 del D. Lgs. n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

  2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di carattere generale.

  3. L'A.RA.N. si attiva autonomamente o su richiesta della Conferenza permanente Stato - Regioni.

  4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.

  5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, terzo comma, del d. lg n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

  6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del D. Lgs. n. 29 del 1993. [10] [11]










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