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TITOLO II
Sistema Delle Relazioni Sindacali
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 3
(Obiettivi e strumenti)
- Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle
responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è strutturato in modo coerente
con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di
lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia
e l'efficienza dell'attività dei servizi erogati alla collettività e di quella amministrativa, in
relazione ai fini pubblici ai quali le aziende e gli enti sono preordinati.
- La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali
stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione
nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle
parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre
nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge
146/1990 - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità
individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
- In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli
relazionali:
- contrattazione collettiva: si svolge, oltre che a livello nazionale, a quello decentrato
sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt.2 e 4 del presente
contratto, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione
dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure
di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art.13. In coerenza con il carattere
privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti
ruoli delle parti e non implica l'obbligo di addivenire ad un accordo, salvo quanto previsto dall'art.
49 del D. Lgs..29/93;
- esame: si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono,
a norma dell'art.10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 8 del presente contratto, previa
informazione ai soggetti sindacali di cui all'art.6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi
punti di vista secondo le procedure indicate nell'art.8;
- consultazione: per le materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali
casi l'azienda o ente, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere
dei soggetti sindacali;
- informazione: allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a
tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le aziende o enti informano i soggetti sindacali,
quando lo richieda la legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la forma
scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono
essere adottate modalità e forme diverse;
- procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative,
finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui
all'art. 13.[3] [4]

Art. 4
(Tempi e procedure per la stipulazione o il
rinnovo del contratto collettivo decentrato)
-
La richiesta di apertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato concernenti
le specifiche materie indicate nell'art.5 è inviata almeno tre mesi prima della scadenza del precedente
contratto.
- Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non
assumono iniziative unilaterali nè danno luogo ad azioni conflittuali.
- L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa
entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della stipulazione del presente contratto ai sensi
dell'art.2 comma 2 nonché a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.6, entro 15 giorni,
per l'avvio del negoziato.
- La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale li
vello.
- Il contratto decentrato si attua entro 30 giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta
con la sottoscrizione, a seguito del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, ter
zo comma, del D.Lgs.. n: 29 del 1993. Nelle aziende ed enti l'autorizzazione alla sottoscrizione non
è richiesta ove il contratto sia stipulato direttamente dall'organo di vertice che abbia tutti i po
teri di gestione secondo i rispettivi ordinamenti.
- I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di
verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei succes
sivi contratti.[5]

Art. 5
(Livelli di contrattazione: materie e limiti
della contrattazione decentrata)
- Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
- Il contratto collettivo nazionale di comparto;
- Il contratto collettivo decentrato presso ciascuna azienda o ente del comparto.
- La contrattazione collettiva decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui al
comma 3, secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri ed alle
procedure indicati nell'art.4, garantendo il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello
nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art.4, comma 8, del D. Lgs.. n. 502 del 1992, modificato
dall'art.10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di avanzi di amministrazione,
e dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs.. n.502 del 1992.
- La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie, secondo gli obiettivi di cui
all'art.3:
- criteri generali per la definizione della percentuale di risorse da destinare alla
realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o ente affidati alle articolazioni aziendali
individuate dal D. Lgs.. 502 del 1992 (distretti e presidi ospedalieri, dipartimenti, ecc.) e dalle
leggi regionali di organizzazione, ai fini della produttività collettiva e individuale;
- criteri generali per la attribuzione dei fondi di produttività ai gruppi ed ai singoli, secondo
regole che tengano conto del diverso apporto dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessivi
attribuiti all'unità operativa di appartenenza;
- criteri generali per le verifiche da espletare per la valutazione dei risultati, che saranno attuate
nei modi e nei tempi risultanti dalla proceduralizzazione di cui all'art.47;
- i criteri generali per la distribuzione delle risorse aggiuntive di cui al comma 2;
- la quota di risorse ed i criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi
per lavoro straordinario, all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose
o dannose o a particolari posizioni lavorative di cui agli artt. 43 e 44; criteri per l'applicazione
dell'art.45 Comma 6;
- linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento professionale;
- riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione
dei servizi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in base
alle esigenze dell'utenza.
- criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità delle normative relative all'igiene,
all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro nonché per l'attuazione degli adempimenti
rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili.
- pari opportunità, per le finalità con le procedure indicate nell'art.23, comma 3 e 4 del D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125.
- accordi di mobilità di cui all'art.33.
- L'erogazione dei trattamenti incentivanti è strettamente correlata ai risultati conseguiti
nella realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo incrementi di produttività
e di qualità ed è, quindi, erogata dopo la necessaria verifica periodica, anche mensile, per stati
di avanzamento, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti, nei limiti delle disponibilità
complessive attribuite all'unità operativa per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di
esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, salvo per
quanto riguarda le eventuali risorse aggiuntive di cui al comma 2 e conservano la loro efficacia sino
alla stipulazione dei successivi contratti.[6]

Art. 6
(Composizione delle delegazioni)
- Ai sensi dell'art.45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica,
in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
- Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U, ai sensi dell'art.12 lettera a);
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art.12 lettera b);
- da componenti di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie
del presente contratto.
- Le aziende e gli enti del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività
di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.R.A.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma
7 del d. lgs n.29 del 1993.[7]

CAPO II
Informazione e forme di partecipazione
Art. 7
(Informazione)
- Ciascuna azienda o ente, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità
fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art.6, comma 2, in materia di ambiente
di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
- Nelle seguenti materie, l'azienda o ente forniscono un'informazione preventiva, inviando tempestivamente
la documentazione necessaria:
- articolazione dell'orario;
- definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro;
- definizione delle dotazioni organiche;
- stato dell'occupazione;
- criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari aziendali e degli uffici a seguito degli
accorpamenti o scorpori di cui agli artt.3 e 4 del D.Lgs..502/1992 ovvero per l'introduzione
di nuove tecnologie;
- programmazione della mobilità;
- sperimentazioni gestionali;
- piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie;
- criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
- misure per favorire le pari opportunità;
- verifica periodica della produttività delle strutture operative;
- applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e rapporti con
l'utenza;
- iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
- documenti di previsione del bilancio relativi al personale.
- Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati
e i relativi risultati, riguardanti:
- verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilità del personale;
- distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
- distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento
dei servizi, ai sensi degli artt. 47 e 48;
- applicazione dell'istituto della pronta disponibilità;
- introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle aziende o enti aventi
effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
- misure per le pari opportunità.
Per l'informazione di cui al presente comma è previsto un incontro almeno annuale, in relazione al
quale l'azienda o l'ente forniscono le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni
sindacali interessate.
- Nel caso in cui il sistema informatico utilizzato dall'azienda o ente consenta la raccolta e
l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori,
le aziende e gli enti provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale
del lavoratore.[8]

Art. 8
(Esame)
- Ciascuno dei soggetti di cui all'art.6 comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.7
comma 2, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle seguenti materie, ai sensi
dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 29 del 1993:
- articolazione dell'orario;
- definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;
- verifica periodica della produttività delle strutture operative.
- misure per favorire le pari opportunità;
- Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
- L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta;
durante il periodo di durate dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai
principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
- L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero
entro un termine più breve per oggettivi motivi d'urgenza.
- Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie
oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei
dirigenti nelle stesse materie.
- Durante il periodo in cui si svolge l'esame le aziende e gli enti non adottano provvedimenti unilaterali
nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono
sulle stesse iniziative conflittuali.

Art. 9
(Consultazione)
- L'azienda o l'ente, con le modalità previste dall'art. 3 comma 3, lett. c) procedono alla
consultazione:
- delle rappresentanze di cui all'art. 6, nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art.59
del D. Lgs. n. 29 del 1993, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o contrattuali;
- del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626.

Art. 10
(Forme di partecipazione)
- Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione
del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla riconversione
o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro
e le attività di formazione, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni
delle aziende e degli enti e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori.
Tali organismi hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie -
che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
- La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma
paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
- Presso ciascuna Regione può essere costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle
Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi
ordinamenti e delle organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della
quale, almeno una volta l'anno sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione,
dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
- Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto
con le OO.SS. regionali su materie aventi riflessi sugli istituti del presente contratto, in particolare
su quelli a contenuto economico, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le medesime
OO.SS. I protocolli eventualmente sottoscritti saranno inviati dalle OO.SS. all'A.RA.N., ai fini del
comma 4.
- E' costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'A.RA.N., della Conferenza permanente
per i rapporti Stato - Regioni e delle organizzazioni sindacali del comparto che hanno stipulato il presente
contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti
dall'applicazione del presente contratto con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività
e le politiche della formazione. In particolare, nella predetta sede saranno verificate, a valere
sul prossimo biennio di contrattazione relativa alla parte economica, le conseguenze sui bilanci delle
aziende e degli enti dell'attivazione del sistema di finanziamento a tariffa, ai fini della eventuale
revisione dei fondi di produttività collettiva, in connessione ai recuperi di produttività accertati relativi
ai flussi di mobilità sanitaria, determinandone limiti e modalità.[9]

Art. 11
(Pari opportunità)
- I Comitati per le pari opportunità istituiti presso ciascuna azienda o ente, nell'ambito della
partecipazione prevista dall'art. 10, svolgono il compito di raccogliere dati relativi alle materie di
propria competenza - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi
anche ai fini della contrattazione decentrata di cui all'art. 5, lett. i.
- Rientrano nelle competenze dei Comitati la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè azioni positive, ai sensi
della legge 125/1991.

CAPO III
Diritti sindacali
Art. 12
(Rappresentanze sindacali nei luoghi di
lavoro)
- Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:
- le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di
intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994 ovvero le
rappresentanze di cui al successivo punto b), sino alla costituzione delle R.S.U. Resta ferma l'appli
cabilità dell'art. 19 della legge 300/1970 per le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto;
- le rappresentanze sindacali, individuate ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970, in caso di
non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lettera a).

CAPO IV
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 13
(Interpretazione autentica dei contratti)
- In attuazione dell'art. 53 del D. Lgs. n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione
dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
- Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre apposita richiesta scritta con
lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi
di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed
applicativi di carattere generale.
- L'A.RA.N. si attiva autonomamente o su richiesta della Conferenza permanente Stato - Regioni.
- L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 29 del 1993,
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
- Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure
di cui all'articolo 51, terzo comma, del d. lg n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa
sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
- Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti
dall'art. 53, comma 2 del D. Lgs. n. 29 del 1993. [10] [11]

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