| |
COMPARTO SANITA'
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art. 1
(Servizi Pubblici essenziali)
- Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, i
servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del
Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
- assistenza sanitaria;
- igiene e sanità pubblica;
- veterinaria;
- protezione civile;
- distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
- Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 é garantita, con le modalità di cui
all'art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto
dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza sanitaria:
A1) Assistenza d'urgenza:
- pronto soccorso, medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni
specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari
al loro espletamento.
A2) Assistenza ordinaria:
- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto
ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili
senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili;
A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:
- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali
che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno
ed esterno dello stesso;
- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli
altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione
alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento
e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza
e secondo la legislazione vigente.
- servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali
europee, nazionali e territoriali nonché quelle referendarie;
B) Igiene e sanità pubblica:
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti
contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli
alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate,
in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
C) Veterinaria:
- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni
relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
- ispezione veterinaria e macellazione d'urgenza degli animali in pericolo di vita;
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili
e urgenti.
D) Protezione civile:
- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora
previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici
(luce, acqua, gas, servizi sanitari informatici ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni
suindicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.
F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento
- servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione
ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante
le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato
per i soli dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei
giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.

Art. 2
(Contrattazione decentrata e contingenti di personale)
- Al fine di cui all'articolo 1 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità
addette ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo
sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi,
mediante contratti decentrati, stipulati per ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo
45, commi 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni
ed integrazioni.
- I contratti decentrati di cui al comma 1, da stipularsi - sentite le organizzazioni degli utenti
- entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale e comunque
prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:
- le professionalità e le qualifiche di personale, di cui al presente contratto, che formano
i contingenti;
- i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità;
- i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo
ufficio o sede di lavoro.
- In conformità dei contratti decentrati di cui al comma 2, i dirigenti responsabili del funzionamento
dei singoli servizi, uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascuna azienda
o ente, in occasione di ogni sciopero individuano, di norma con criteri di rotazione, i nomi
nativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni
necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati
nicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente
la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere,
entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo
la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d'urgenza" di
cui alla lettera a1) dell'articolo1, va mantenuto in servizio il personale del ruolo sanitario
e tecnico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.
Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento
a contingenti non superiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di
prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
- Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque
i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'articolo 1, anche attraverso i contingenti
già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

Art. 3
(Modalità di effettuazione degli scioperi)
- Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono
i servizi di cui all'art.1, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati
con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione
dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
- La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la
proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali o con le singole aziende ed enti deve essere
comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi
resi all'utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti
radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa
i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle
stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
- In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere
integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così
articolati:
- il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche nelle strutture
complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera giornata (24 ore);
- gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
- gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo
periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno;
- intervallo minimo fra un'azione di sciopero e l'altra di ciascuna organizzazione sindacale, di
almeno dodici giorni;
- garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque
non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono comunque escluse manifestazioni
di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero
singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali
le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro.
Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
1) nel mese di agosto;
2) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
3) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
- Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in
caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 4 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
- Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento
e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
- Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare
iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.

Art. 5
(Sanzioni)
- In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146 e di quelle
contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n.146.

Art. 6 (Applicabilità)
- Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche
sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello
decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano
nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi
lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

|
|