IL MINISTERO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro
della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed
i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le
figure professionali;
ritenuto di individuare la figura dell'assistente sanitario;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio
1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19
dicembre 1996; Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è
stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
E' individuata la figura professionale dell'assistente sanitario con il seguente profilo:
l'assistente sanitario è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla
promozione ed alla educazione della salute:
L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla
collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo
e di recupero.
L'assistente sanitario:
identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio culturali,
individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell'attuazione
e della soluzione e degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie competenze,
progetta,programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte
le fasi della vita della persona;
collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione ai programmi ed a
campagne per la promozione e l'educazione sanitaria;
concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per
quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria;
interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria,
sessuale e socio-affettiva;
attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in
collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e
partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;
sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igenico-sanitarie nelle famiglie
nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio
infettivo;
relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative;
opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione
alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione
alla salute nelle scuole;
partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni
dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti
utenti;
concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare
riferimento alla promozione della salute;
partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospe
daliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai
dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obbiettivo individuati dalla
programmazzione sanitaria nazionale, regionale e locale;
svolge le proprie funzione con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche
e strumenti specifici;
svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua
competenza professionale;
agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali
e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.
L'assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
L'assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o
libero professionale.
Il diploma universitario dell'assistente sanitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita
all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E'fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.