PARTE PRIMA

TITOLO I

Disposizioni Generali

CAPO I

Art. 1

(Campo di applicazione)

  1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, ivi comprese le Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A) pubbliche. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B) che svolgono prevalente attività sanitaria sono individuate dalle Regioni.

  2. Entro il 31 ottobre 1995 si procederà mediante apposita contrattazione, a definire compiutamente la tipologia degli enti rientranti nel campo di applicazione del presente contratto con riguardo al personale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A).

  3. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi.

  4. I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n.502 e 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto rispettivamente come "D. Lgs.. n. 502 del 1992" e "D.Lgs.. n.29 del 1993".

  5. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art.7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".

  6. Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intende il dirigente preposto alle strutture e con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di unità operativa si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti.[1]















Art. 2

(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto)

  1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed é valido dall'1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.

  2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art.51, commi 1 e 2 del d. lgs n.29 del 1993. Essa viene portata a conoscenza delle aziende interessate da parte dell'A.R.A.N. con idonea pubblicità di carattere generale.

  3. Le aziende e gli enti destinatari del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.

  4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

  5. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

  6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs..n.29 del 1993.

  7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica da corrispondere ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.[2]

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