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PREMESSA
- Il presente contratto è strumento indispensabile per realizzare gli obiettivi della riforma
avviata con la legge n.421/1992, con il D. Lgs. 502/1992. Esso è diretto al perseguimento
delle seguenti finalità fondamentali:
- flessibilizzazione del rapporto di lavoro per adeguarlo al soddisfacimento dei bisogni e
delle esigenze degli utenti, con miglioramento dell'efficienza;
- valorizzazione delle professionalità dei dipendenti da correlare alle esigenze delle singole
aziende od enti al fine di migliorare la qualità dei servizi secondo i principi contenuti nella
"carta dei servizi pubblici sanitari";
- armonizzazione delle regole e delle tutele riguardanti il lavoro pubblico rispetto al lavoro
privato, in attuazione dei principi generali dei decreti legislativi 502/1992 e 29/1993, rivedendo,
nelle materie non riservate alla legge dall'art.2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, la normativa pregressa, sia di origine contrattuale che legislativa;
- razionalizzazione della struttura retributiva;
- produttività correlata al processo di aziendalizzazione.
- Le parti, pur dandosi atto che il presente contratto non può avere il compito di introdurre sistemi
di gestione, né dettare norme di organizzazione che rientrano nella sfera di autonoma determinazione
delle aziende e degli enti, convengono che esso è strumento idoneo per favorire, con gli
istituti del rapporto di lavoro e della retribuzione flessibile, il processo di rinnovamento in corso
senza creare vincoli, per le aziende e gli enti in più avanzato stato di modernizzazione e, per
la semplicità di impostazione, privilegiare, nel contempo, l'adattabilità degli istituti stessi ai
diversi livelli di evoluzione della cultura e degli strumenti gestionali, nei contesti ove si verifichino
situazioni di ritardo.
- La realizzazione completa della riforma ed una piena utilizzazione degli istituti contrattuali
richiedono, comunque, una piena, rapida e complessiva attivazione da parte delle aziende di
quegli strumenti gestionali ed organizzativi previsti dal D.Lgs. 502/1992 ed, in particolare, dagli
artt. 14 (direzione per obiettivi), 19,20,22 e 24 del D.Lgs. 29/1993 (riassetto degli incarichi
dirigenziali, connesse responsabilità e loro graduazione; istituzione dei nuclei di valutazione)
nonché dell'art.3, commi 5 e 6 della legge 537/1993, come modificata dalla legge 724/1994, in tema
di revisione delle piante organiche, anche in relazione alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri
da disattivare o trasformare e la conseguente mobilità del personale.

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