Internet e l'Assistenza
Infermieristica
Profilo professionale dell'infermiere
DECRETO 14 settembre 1994, n. 739
"Regolamento concernente l'individuazione
della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere".
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 14 settembre 1994, n. 739
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",
nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro
della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare
ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere;
Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione complementare;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22
aprile 1994;
Ritenuto che, in considerazione della priorità attribuita dal piano sanitario
nazionale alla tutela della salute degli anziani, sia opportuno prevedere espressamente
la figura dell'infermiere geriatrico addetto all'area geriatrica anziché quella
dell'infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere, la cui casistica
assume minor rilievo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio
1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato
trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
- E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente
profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile
dell'assistenza generale infermieristica.
- L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa
è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la
prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte
le età e l'educazione sanitaria.
- L'infermiere:
- partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e
della collettività;
- identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e
della collettività e formula i relativi obiettivi;
- pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
- garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico
- terapeutiche;
- agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori
sanitari e sociali;
- per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera
del personale di supporto;
- svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche
o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di
dipendenza o libero - professionale.
- L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e
alla ricerca.
- La formazione infermieristica post - base per la pratica specialistica
è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze
cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche
prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
- sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
- pediatria: infermiere pediatrico;
- salute mentale - psichiatria: infermiere psichiatrico;
- geriatria: infermiere geriatrico;
- area critica: infermiere di area critica.
- In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale,
potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori
aree richiedenti una formazione complementare specifica.
- Il percorso informativo viene definito con decreto del Ministero della
sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica
che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche
nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura
preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive
necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
Art. 2
- Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'
art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione
al relativo albo professionale.
Art. 3
- Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli
attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti
al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa
attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 359
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
* Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.
517, è il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti
di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa
con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica emanato di concerto con il ministro della sanità".
* Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede
che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma
4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare
la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.