PARTE TERZA

TITOLO I

Norme finali e transitorie

Art. 52
(Norma transitoria)



  1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

  2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 30, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 78 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

  3. Alle infrazioni commesse nel periodo di cui all'art. 30 comma 11 si applicano le disposizioni del comma 1.













Art. 53
(Disposizioni particolari)


  1. Al personale destinatario dell'art. 4, comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che - assegnato presso un'azienda o ente - opti per l'inquadramento nei ruoli di questi ultimi, si applica l'art. 14, commi 1 e 4 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, alle condizioni ivi stabilite.

  2. Nulla è innovato per i dipendenti del servizio sanitario nazionale operante nel distretto speciale del comune di Campione d'Italia purché ivi effettivamente residenti.

  3. La disciplina del regime economico spettante al personale del comparto che partecipa alle attività connesse all'esercizio della libera professione intramuraria svolta ai sensi dell'art. 4, commi 10, bis del D. Lgs. n. 502/92, è rinviata.

  4. Al personale delle A.R.P.A, in attesa della stipulazione dell'accordo di cui all'art. 1, comma 3 continuano ad applicarsi i contratti del comparto degli enti di prevenienza. Sono disapplicate le norme di leggi regionali che attribuiscano a soggetti diversi dall'A.RA.N. la possibilità di stipulare accordi per la definizione del comparto di appartenenza del predetto personale. Con il medesimo accordo sarà effettuata la verifica del comparto di appartenenza del personale addetto ai servizi sociali integrati gestiti dalle aziende sanitarie.

  5. Le parti concordano sull'opportunità di definire entro il 31 dicembre 1995 la normativa riguardante la revisione del sistema della maggiorazione dell'indennità infermieristica di cui all'art. 49, comma 1, secondo periodo lett. a), b) e c) e 2 del D.P.R. 384/1990, anche nel quadro della revisione del rispettivo ordinamento nonchè i criteri di salvaguardia dei diritti maturati e delle relative risorse. Sino al momento dell'attivazione della nuova normativa, resta in vigore l'attuale sistema delle maggiorazioni delle indennità infermieristiche di cui ai citati commi dell'art. 49.[24] [25]













Art. 54
(Verifica delle disponibilità finanziarie complessive)


  1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certficazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

  2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.













Art. 55
(Norma finale)


  1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. n. 29 del 1993, continuano ad applicarsi le vigenti norme di legge, nonchè degli accordi di lavoro del comparto già recepiti con D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, in quanto non disapplicate dall'art. 56.

















Art. 56
(Disapplicazioni)


  1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del presente contratto in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate nonchè, in particolare, le seguenti disposizioni:

    a) con riferimento agli artt. 1 e 2: artt. 1 e 5 del DPR 384/1990;
    b) con riferimento all'art. 4: art. 6 del DPR 384/1990;
    c) con riferimento all'art. 5: artt. 2 e3 del DPR 270/1987;
    d) con riferimento all'art. 6: art. 4 del DPR 270/1987;
    e) con riferimento all'art. 7: artt. dal 18 al 20 del DPR 13/1986; art. 38 del DPR 270/1987;
    f) con riferimento all'art. 10: art. 60 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761;
    g) con riferimento all'art. 11: art. 40 DPR 270/1987, art. 23, commi 1, 4 e 5 del DPR 384/1990;
    h) con riferimento all'art. 12: art. 25 della L. 93/1983, art. 4 del DPR 270/1987;
    i) con riferimento all'art. 13: art. 112 del DPR 270/1987; art. 7 del DPR 384/90; art. 21 del DPR 13/1986;
    l) con riferimento all'art. 14: art. 27, comma 4, del DPR 7611979; art. 18, commi 3 e 4, e artt. 19 e 20 del DM Sanità 30.01.1982;
    m) con riferimento all'art. 15: art. 14 del DPR 761/1979;
    n) con riferimento all'art. 16: art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, e artt. dal 3 al 6 del DPCM n. 117/1989; art. 4 del DPR 13/1986; art. 46 del DPR 494/1987;
    o) con riferimento all'art. 17: art. 9, comma 4, del DPR 761/1979; art. 11 DPR 270/1987; art. 7 comma 6, ultimi due periodi della L. 554/1988, il DPCM 127/1988; art. 3, comma 23, della L. 537/1993;
    p) con riferimento all'art. 18: art. 32 del DPR 761/1979; art. 16 del DPR 270/1987;
    q) con riferimento all'artt. 19 e 20: artt. 33 e 37 DPR 761/1979; art. 4 del DPR 395/1988; art. 68, comma 5, del DPR 384/1990; art. 11 DPR 348/1983;
    r) con riferimento all'art. 21: art. 38 del DPR 761/1979; art. 10 del DPR 348/1983; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. 537/1993 e art. 22, commi da 22 a 24 e 26 della L. 724/1994;
    s) con riferimento all'art. 22: art. 31 del DPR 270/1987; art. 11 del DPR 13/1986;
    t) con riferimento agli artt. 23 e 24: artt. 47 e 56 del DPR 761/1979; artt. 28 e 29 del DPR 270/1987; artt. 37, 68, commi da 1 a 7, 70, 71, 129 e 130 del T.U. impiegati civili dello Stato del 10 gennaio 1957, n. 3; artt. dal 30 al 34 del DPR 686/1957; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. 537/1993 e art. 22, commi da 22 e 24 e 26, della L. 724/1994;
    u) con riferimento agli artt. 25 e 26: artt. da 37 a 41 del T.U. 3/1957, art. 38 del DPR 761/1979; art. 10 del DPR 348/1983; art. 3, comma 37 L. 537/1993; art. 7, comma 3, L. 1204/1971, limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del bambino; art. 47 del DPR 761/1979; art. 67 del T.U. 3/1957;
    v) con riferimento all'art. 27: art. 47 DPR 761/1979, artt. 69 e 70 del DPR 3/1957;
    z) con riferimento all'art. 28: art. 27, comma 1 limitatamente alla parola "doveri" del DPR 761/1979; artt. da 12 a 17 del DPR 3/1957;
    aa) con riferimento agli artt. dal 29 al 32: artt. 51 e 61 del DPR 761/1979; art. 34 del DPR 384/1990; di conseguenza gli artt. da 78 a 123 del T.U. 3/1957; art. 61 del DPR 686/1957;
    ab) con riferimento agli artt. 33 e 34: artt. da 39 a 42 del DPR 761/1979;
    ac) con riferimento all'art. 36: art. 26 del DPR 270/1987, art. 68 comma 4, del DPR 384/1990;
    ad) con riferimento all'art. 37: art. 52 e artt. da 54 a 58 del DPR 761/1979;
    ae) con riferimento agli artt. dal 40 al 48: artt. 55 e 57 del DPR 270/1987; del DPR 384/1990: artt. da 41 a 43, 46, comma 1 relativamente all'indennità di bilinguismo e comma 2 ultimo periodo; 49, comma 1 primo periodo e comma 2 per la parte riferita al medesimo periodo del comma 1, nonché commi da 3 a 7, artt. da 57 a 67 (con effetto dal 01.01.96) del DPR 385/1990, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del presente contratto per il quale la disapplicazione dell'art. 57, lett. b) del DPR 384/1990, decorre dal 1° gennaio 1997.


  2. Con riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al comma 1 sono altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4 del DPR 384/1990.

  3. E' inapplicabile l'ultimo comma dell'art. 63 del DPR 761/1979. Le disposizioni contenute nel DPR 821/1984 continuano ad essere applicate fino ad una diversa definizione contrattuale della materia per tutti i profili non dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, nonché del ruolo sanitario nel rispetto dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 502 del 1992.

  4. Il DPR 25 giugno 1983, n. 348 è completamente disapplicato.

  5. Sono del pari disapplicate le norme contenute nelle leggi regionali in materie oggetto del presente contratto.

  6. Le amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità per informare il personale dell'intervenuta disapplicazione ed inviano, per conoscenza, alla A.RA.N. l'elenco delle norme non più applicabili in quanto incompatibili con il presente contratto.[26]













Tabella A


Nuovo stipendio tabellare annuo a regime per 12 mensilità

Livello  
VIII bis 20.127.000
VIII 17.703.000
VII 15.563.000
VI 13.371.000
V 12.141.000
IV 10.729.000
III 9.669.000
II 8.547.000
III 9.669.000
I 7.449.000












Tabella B


Premio per la qualità della prestazione individuale

Livello Misura semestrale
VIII bis 700.000
VIII 640.000
VII 576.000
VI 524.000
V 494.000
IV 469.000
III 444.000
II 421.000
I 400.000












Tabella n. 1

Individuazione delle voci di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti contrattuali

Premessa

  1. Gli istituti normativi presi in esame sono: tempo parziale, tempo determinato, ferie, permessi retribuiti, assenze per malattia, maternità, sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare, sospensione cautelare in caso di provvedimento penale.

  2. Le voci retributive considerate sono: indennità previste negli articoli 43, commi 1, p. 1. 44 e 45 nonchè l'assegno per il nucleo famigliare.


VOCI RETRIBUTIVE



Istituti CCNL
Indennità varie
Straordinario
Indennità fisse
Nucleo familiare
 
Turni ecc.
Reperibilità
 
Pensionabili
Non pensionabili
Nucleo familiare
Tempo parziale verticale * No No * *
Tempo parziale orizzontale * No No * *
Tempo determinato
Ferie No No No
Permessi ex congedi straordinari No* No No *
Assenze per malattia sup. 15 giorni con ricovero e per infortuni e cause di servizio No No No
Astens. obbl. facolt. 30 gg. No No No
Astensione facoltativa No No No No
Sosp. cautelare proc. discipl. No No No No
Sosp. cautelare proc. penale No No No No No


    [27] * Pro-Quota
    Nota: nelle assenze per malattia e infortuni trova tuttora applicazione la circolare del Ministero della Sanità n. 11 del 22.1.1971 (Rischio radiologico)


























































Tabella n. 2

Assenze per malattia - Esempi pratici

  1. Applicazione dell'art. 23 comma 1
    1.1 Si supponga che un dipendente, dopo l'entrata in vigore del presente contratto, si assenti per malattia secondo il seguente schema:
    - dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi)
    - dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi)
    - dal 20.7.98 al 20.2.99 (7 mesi - ultimo episodio morboso)
    Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto "periodo di comporto" è necessario:
    - sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;
    - sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso;
    Applicando tali regole si ha:

    totale assenze effettuate dal 19.7.95 al 19.7.98 12 mesi
    ultimo episodio morboso: 7 mesi
    totale: 19 mesi


    Al 20.1.99 il dipendente avrà totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 21.1.99 egli avrà quindi superato il periodo massimo consentito (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita).

    1.2. Si supponga ora che il dipendente si assenti secondo il seguente schema:
    - dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi)
    - dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi)
    - dal 20.12.97 al 20.6.98 (6 mesi)
    - dal 20.12.99 al 20.1.00 (1 mese - ultimo episodio morboso)

    Applicando le regole illustrate nel punto 1.1 si può verificare che il dipendente ha ancora diritto alla conservazione del posto per un periodo di 11 mesi. Infatti:

    totale assenze effettuate dal 19.12.96 al 19.12.99 6 mesi
    ultimo episodio morboso: 1 mesi
    totale: 7 mesi


    Al 20 giugno 1998 il dipendente completa, ma non supera, il periodo consentito: succesivamente egli non effettua assenze fino al 20.12.99, con la conseguenza che al fine del computo dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al 19.12.96. Al 20.1.99 egli avrà totalizzato solo 7 mesi di assenza.

  2. Applicazione dell'art. 23 comma 6 - Trattamento economico
    2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma 6 dell'art. 23. Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente trattamento economico:
    Caso illustrato nel punto 1.1

    dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi) intera retribuzione
    dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi) intera retribuzione fino al 15.8.96
      90% della retribuzione fino al 15.11.96
    dal 20.7.98 al 20.2.99
    (7 mesi)
    50% della retribuzione fino al 20.1.99

    Dal 21.1.99 l'assenza non è retribuita (questo a prescindere dall'eventuale richiesta fata ai sensi del comma 2 dell'art. 23)

    Caso illustrato nel punto 1.2.

    dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi) intera retribuzione
    dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi) intera retribuzione fino al 15.8.96
      90% della retribuzione fino al 15.11.96
    dal 20.12.97 al 20.6.98 (6 mesi) 50% della retribuzione
    dal 20.12.99 al 20.1.00 (1 mese) 100% della retribuzione

    N.B.: Trattandosi di assenze di lunga durata, in entrambi i casi semplificati, la retribuzione comprende anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1.

  3. Applicazione dell'art. 23 ultimo comma - Fase transitoria

    Il nuovo regime si applica solo alle assenze iniziate dopo la data di stipulazione del contratto o a quelle che, pur iniziate in precedenza, proseguano dopo tale data. In tale ultima ipotesi, il nuovo regime si applicherà solo alla parte di assenza che prosegue dopo la data di stipulazione del contratto. Le assenze effettuate in precedenza sono quindi azzerate; delle stesse non si dovrà mai tener conto, né ai fini della determinazione del periodo di conservazione del posto, nè ai fini della determinazione del trattamento economico. E' quindi di tutta evidenza che il nuovo sistema potrà funzionare a pieno solo dopo tre anni dalla data di stipulazione del contratto.













DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1


Le Parti si impegnano a rivedere entro il 31 ottobre 1995 la normativa vigente in relazione ai seguenti istituti e problematiche concernenti il personale del comparto:
- mensa;
- attività sociali culturali e ricreative.




















DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2


Le Parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e della sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
A tal fine le parti, per dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L. n. 300 del 1970, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, si impegnano a definire gli aspetti contrattuali relativi alla figura del rappresentante per la sicurezza, a conclusione dell'accordo intercompartimentale in via di definizione.















DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3


Le parti si impegnano ad iniziare, a partire dal mese di ottobre 1995, i lavori preparatori per giungere alla regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza complementari e della riforma dell'indennità premio di servizio.
Le parti considerano la modifica del D. Lgs. n. 124 del 1993 condizione preliminare per rendere attuabile un sistema di previdenza complementare adeguata alle esigenze dei lavoratori degli Enti.
In tale orientamento dovranno essere costruite le modalità di costituzione e di funzionamento del fondo e le clausole che ne permettano la verifica.
Le parti si impegnano, altresì, a disciplinare la materia delle attività usuranti non appena sarà definito il quadro normativo di riferimento.















DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4


Le parti ritengono che la formulazione dell'art. 12 del presente contratto sia da considerare provvisoria in attesa della definizione del quadro normativo di riferimento.


















DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5


Le parti si danno atto che i protocolli di cui all'art. 10, comma 4 non dovranno assumere carattere di accordi integrativi regionali.


















DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6


Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni contrattuali raggiunte realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle quantità finanziarie a disposizione delle parti e avuto riguardo all'esigenza di equilibrio rispetto ad altre conclusioni contrattuali già realizzate nel settore pubblico.
Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle altre aree della dirigenza del comparto della sanità fossero incoerenti con i principi di cui sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti contrattuali comuni, fatte salve le specificità proprie di tali aree, esse si incontreranno per ridiscuterle ed armonizzarle nel presente contratto.


















DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1


L'A.RA.N. intende sottolineare che l'essenziale obiettivo delle norme che disciplinano i rapporti, ai vari livelli, tra Amministrazioni e rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati è di trovare soluzioni conciliative ai problemi che riguardano in generale, la tutela delle condizioni di lavoro.
Allo stesso modo l'A.RA.N. rileva che le norme predette hanno inteso superare ogni forma di congestione nell'adozione di misure necessarie al buon funzionamento dell'amministrazione e che nella formulazione delle disposizioni di cui al titolo II esse hanno inteso far salve, nella loro integrità, da un lato le competenze e la responsabilità dei dirigenti così come definite dal D. Lgs. n. 129 del 1993 e relativi correttivi, e dall'altro le autonome funzioni e capacità di azione delle OO.SS. dei lavoratori.
E' di tutta evidenza, pertanto, che la contrattazione decentrata non comporta l'obbligo di arrivare ad un accordo salvo che nella parte economica, nel senso che, in mancanza dell'accordo, anche su tali punti resta ferma la competenza decisionale e la relativa responsabilità dei dirigenti. Tale competenza non è neppure limitata temporalmente, in questa fattispecie, dalla previsione del termine di quindici giorni contemplata, per l'esame congiunto, dall'art. 10 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e dall'art. 8 del presente contratto.


















DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2


FP CGIL con FISOS CISL e UIL SANITA' dichiarano di non condividere l'art. 3, comma 3, punto D) sui servizi minimi essenziali relativo al vincolo di dodici giorni d'intervallo tra una azione di sciopero e la successiva, in quanto travalica le norme contenute nella legge n. 146/90.
Pertanto la firma del contratto non configura alcun assenso a detta norma.


















DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3


La CONFEDIR dichiara che sussiste una ingiustificata disparità di trattamento tra i laureati del ruolo santiario, tecnico e professionale ed i laureati del ruolo amministrativo, costituito sia dal livello iniziale della posizione funzionale (IX livello per i primi e VII livello per i secondi) e sia dalla differenza di retribuzione accessoria a parità di livello. Poiché tale disparità non ha giustificazione alcuna data la pari dignità delle lauree, la CONFIDER pone l'esigenza non più dilazionabile di una iniziativa da parte dell'A.RA.N. nei confronti del governo perché l'ordinamento generale del pubblico impiego ed in particolare del S.S.N. venga modificato, affrancando la categoria degli Amministrativi da una situazione di inaccettabile e non più tollerabile sperequazione nei confronti delle altre figure professionali.
Ciò, specie ora che la trasformazione delle USL in azienda comporta maggiori responsabilità ed oneri gestionali.


















DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4


Le OO.SS. CGIL, CISL e UIL Sanità ritengono che debba trovare soluzione, nell'ambito della disciplina del nuovo ordinamento di cui alla Commissione prevista dall'art. 35, la questione relativa a quei dipendenti che alla data del 31.12.86, in forza dell'art. 116 del D.P.R. 270/87 avevano acquisito posizioni giuridico-economiche riconosciute da atti deliberativi adottati dalle rispettive Amministrazioni e che successivamente a tale data hanno formato oggetto di sospensione o revoca in autotutela. Si sottolinea a tale proposito che si tratta di spesa consolidata ormai da anni nei bilanci delle USL.















DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5


Le OO.SS. CGIL CISL e UIL Sanità impegnano le controparti a riconoscere permessi sindacali retribuiti a dirigenti sindacali per la partecipazione a trattative con l'amministrazione, a convegni nazionali, alle riunioni di organismi sindacali nazionali, regionali e provinciali - territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nei limiti del monte ore complessivo ed individuale.





















DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6


Nel S.S.N. vi è una ingiustificata disparità di trattamento tra i laureati amministrativi e quegli degli altri ruoli del comparto per quanto riguarda i livelli iniziali. I sottoscritti sindacati ritengono che il governo e l'A.RA.N. nell'accordo integrativo sul nuovo ordinamento economico-professionale previsto nell'anno 1996 dal C.C.N.L., non possano lasciare irrisolta questa questione, mortificante le professionalità amministrative.















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