| |
Norme finali e transitorie
Art. 52
(Norma transitoria)
- I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono
portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
- Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 30, qualora più favorevoli,
in luogo di quelle previste dall'art. 78 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
- Alle infrazioni commesse nel periodo di cui all'art. 30 comma 11 si applicano le disposizioni
del comma 1.

Art. 53
(Disposizioni particolari)
- Al personale destinatario dell'art. 4, comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che - assegnato
presso un'azienda o ente - opti per l'inquadramento nei ruoli di questi ultimi, si applica l'art. 14,
commi 1 e 4 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, alle condizioni ivi stabilite.
- Nulla è innovato per i dipendenti del servizio sanitario nazionale operante nel distretto
speciale del comune di Campione d'Italia purché ivi effettivamente residenti.
- La disciplina del regime economico spettante al personale del comparto che partecipa alle
attività connesse all'esercizio della libera professione intramuraria svolta ai sensi dell'art. 4, commi 10, bis del D. Lgs. n. 502/92, è
rinviata.
- Al personale delle A.R.P.A, in attesa della stipulazione dell'accordo di cui all'art. 1, comma
3 continuano ad applicarsi i contratti del comparto degli enti di prevenienza. Sono disapplicate le norme
di leggi regionali che attribuiscano a soggetti diversi dall'A.RA.N. la possibilità di stipulare
accordi per la definizione del comparto di appartenenza del predetto personale. Con il medesimo
accordo sarà effettuata la verifica del comparto di appartenenza del personale addetto ai servizi sociali integrati
gestiti dalle aziende sanitarie.
- Le parti concordano sull'opportunità di definire entro il 31 dicembre 1995 la normativa riguardante la
revisione del sistema della maggiorazione dell'indennità infermieristica di cui all'art. 49, comma 1,
secondo periodo lett. a), b) e c) e 2 del D.P.R. 384/1990, anche nel quadro della revisione del rispettivo
ordinamento nonchè i criteri di salvaguardia dei diritti maturati e delle relative risorse.
Sino al momento dell'attivazione della nuova normativa, resta in vigore l'attuale sistema delle
maggiorazioni delle indennità infermieristiche di cui ai citati commi dell'art. 49.[24]
[25]

Art. 54
(Verifica delle disponibilità finanziarie complessive)
- In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto
a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certficazione di tali
oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dall'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412.
- Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si
incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione
dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.

Art. 55
(Norma finale)
- Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del
D. Lgs. n. 29 del 1993, continuano ad applicarsi le vigenti norme di legge, nonchè degli accordi
di lavoro del comparto già recepiti con D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384,
in quanto non disapplicate dall'art. 56.

Art. 56
(Disapplicazioni)
- A norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2, comma 2,
sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti incompatibili
con quelle del presente contratto in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate
nonchè, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) con riferimento agli artt. 1 e 2: artt. 1 e 5 del DPR 384/1990;
b) con riferimento all'art. 4: art. 6 del DPR 384/1990;
c) con riferimento all'art. 5: artt. 2 e3 del DPR 270/1987;
d) con riferimento all'art. 6: art. 4 del DPR 270/1987;
e) con riferimento all'art. 7: artt. dal 18 al 20 del DPR 13/1986; art. 38 del DPR 270/1987;
f) con riferimento all'art. 10: art. 60 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761;
g) con riferimento all'art. 11: art. 40 DPR 270/1987, art. 23, commi 1, 4 e 5 del DPR 384/1990;
h) con riferimento all'art. 12: art. 25 della L. 93/1983, art. 4 del DPR 270/1987;
i) con riferimento all'art. 13: art. 112 del DPR 270/1987; art. 7 del DPR 384/90; art. 21 del DPR 13/1986;
l) con riferimento all'art. 14: art. 27, comma 4, del DPR 7611979; art. 18, commi 3 e 4, e artt. 19
e 20 del DM Sanità 30.01.1982;
m) con riferimento all'art. 15: art. 14 del DPR 761/1979;
n) con riferimento all'art. 16: art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, e artt. dal 3 al 6 del DPCM n.
117/1989; art. 4 del DPR 13/1986; art. 46 del DPR 494/1987;
o) con riferimento all'art. 17: art. 9, comma 4, del DPR 761/1979; art. 11 DPR 270/1987; art. 7 comma 6,
ultimi due periodi della L. 554/1988, il DPCM 127/1988; art. 3, comma 23, della L. 537/1993;
p) con riferimento all'art. 18: art. 32 del DPR 761/1979; art. 16 del DPR 270/1987;
q) con riferimento all'artt. 19 e 20: artt. 33 e 37 DPR 761/1979; art. 4 del DPR 395/1988; art. 68,
comma 5, del DPR 384/1990; art. 11 DPR 348/1983;
r) con riferimento all'art. 21: art. 38 del DPR 761/1979; art. 10 del DPR 348/1983; art. 3, commi dal 37
al 41, della L. 537/1993 e art. 22, commi da 22 a 24 e 26 della L. 724/1994;
s) con riferimento all'art. 22: art. 31 del DPR 270/1987; art. 11 del DPR 13/1986;
t) con riferimento agli artt. 23 e 24: artt. 47 e 56 del DPR 761/1979; artt. 28 e 29 del DPR 270/1987;
artt. 37, 68, commi da 1 a 7, 70, 71, 129 e 130 del T.U. impiegati civili dello Stato del 10 gennaio 1957,
n. 3; artt. dal 30 al 34 del DPR 686/1957; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. 537/1993 e art. 22, commi da 22 e 24 e 26,
della L. 724/1994;
u) con riferimento agli artt. 25 e 26: artt. da 37 a 41 del T.U. 3/1957, art. 38 del DPR 761/1979;
art. 10 del DPR 348/1983; art. 3, comma 37 L. 537/1993; art. 7, comma 3, L. 1204/1971, limitatamente
ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del bambino; art. 47
del DPR 761/1979; art. 67 del T.U. 3/1957;
v) con riferimento all'art. 27: art. 47 DPR 761/1979, artt. 69 e 70 del DPR 3/1957;
z) con riferimento all'art. 28: art. 27, comma 1 limitatamente alla parola "doveri" del DPR 761/1979;
artt. da 12 a 17 del DPR 3/1957;
aa) con riferimento agli artt. dal 29 al 32: artt. 51 e 61 del DPR 761/1979; art. 34 del DPR 384/1990;
di conseguenza gli artt. da 78 a 123 del T.U. 3/1957; art. 61 del DPR 686/1957;
ab) con riferimento agli artt. 33 e 34: artt. da 39 a 42 del DPR 761/1979;
ac) con riferimento all'art. 36: art. 26 del DPR 270/1987, art. 68 comma 4, del DPR 384/1990;
ad) con riferimento all'art. 37: art. 52 e artt. da 54 a 58 del DPR 761/1979;
ae) con riferimento agli artt. dal 40 al 48: artt. 55 e 57 del DPR 270/1987; del DPR 384/1990: artt. da 41 a 43, 46,
comma 1 relativamente all'indennità di bilinguismo e comma 2 ultimo periodo; 49, comma 1 primo
periodo e comma 2 per la parte riferita al medesimo periodo del comma 1, nonché commi da 3 a 7, artt. da 57
a 67 (con effetto dal 01.01.96) del DPR 385/1990, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del presente
contratto per il quale la disapplicazione dell'art. 57, lett. b) del DPR 384/1990, decorre dal 1° gennaio 1997.
- Con riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al comma 1 sono altresì
inapplicabili gli artt. 3 e 4 del DPR 384/1990.
- E' inapplicabile l'ultimo comma dell'art. 63 del DPR 761/1979. Le disposizioni contenute nel DPR 821/1984 continuano
ad essere applicate fino ad una diversa definizione contrattuale della materia per tutti i profili
non dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, nonché del ruolo sanitario nel rispetto dell'art. 6,
comma 2 del D. Lgs. 502 del 1992.
- Il DPR 25 giugno 1983, n. 348 è completamente disapplicato.
- Sono del pari disapplicate le norme contenute nelle leggi regionali in materie oggetto del
presente contratto.
- Le amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità per informare il personale dell'intervenuta
disapplicazione ed inviano, per conoscenza, alla A.RA.N. l'elenco delle norme non più applicabili in
quanto incompatibili con il presente contratto.[26]

Tabella A
Nuovo stipendio tabellare annuo a regime per 12 mensilità
| Livello |
|
| VIII bis |
20.127.000 |
| VIII |
17.703.000 |
| VII |
15.563.000 |
| VI |
13.371.000 |
| V |
12.141.000 |
| IV |
10.729.000 |
| III |
9.669.000 |
| II |
8.547.000 |
| III |
9.669.000 |
| I |
7.449.000 |
Tabella B
Premio per la qualità della prestazione individuale
| Livello |
Misura semestrale |
| VIII bis |
700.000 |
| VIII |
640.000 |
| VII |
576.000 |
| VI |
524.000 |
| V |
494.000 |
| IV |
469.000 |
| III |
444.000 |
| II |
421.000 |
| I |
400.000 |
Tabella n. 1
Individuazione delle voci di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti
contrattuali
Premessa
- Gli istituti normativi presi in esame sono: tempo parziale, tempo determinato, ferie,
permessi retribuiti, assenze per malattia, maternità, sospensione cautelare in caso di procedimento
disciplinare, sospensione cautelare in caso di provvedimento penale.
- Le voci retributive considerate sono: indennità previste negli articoli 43, commi 1, p. 1. 44
e 45 nonchè l'assegno per il nucleo famigliare.
VOCI RETRIBUTIVE
| Istituti CCNL |
Indennità varie |
Straordinario |
Indennità fisse |
Nucleo familiare |
| |
Turni ecc. |
Reperibilità |
|
Pensionabili |
Non pensionabili |
Nucleo familiare |
| Tempo parziale verticale |
Sì * |
No |
No |
Sì* |
Sì* |
Sì |
| Tempo parziale orizzontale |
Sì* |
No |
No |
Sì* |
Sì* |
Sì |
| Tempo determinato |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
| Ferie |
No |
No |
No |
Sì |
Sì |
Sì |
| Permessi ex congedi straordinari |
No* |
No |
No |
Sì* |
Sì |
Sì |
| Assenze per malattia sup. 15 giorni con
ricovero e per infortuni e cause di servizio |
No |
No |
No |
Sì |
Sì |
Sì |
| Astens. obbl. facolt. 30 gg. |
No |
No |
No |
Sì |
Sì |
Sì |
| Astensione facoltativa |
No |
No |
No |
Sì |
No |
Sì |
| Sosp. cautelare proc. discipl. |
No |
No |
No |
Sì |
No |
Sì |
| Sosp. cautelare proc. penale |
No |
No |
No |
No |
No |
Sì |
[27]
* Pro-Quota
Nota: nelle assenze per malattia e infortuni trova tuttora applicazione la circolare
del Ministero della Sanità n. 11 del 22.1.1971 (Rischio radiologico)

Tabella n. 2
Assenze per malattia - Esempi pratici
- Applicazione dell'art. 23 comma 1
1.1 Si supponga che un dipendente, dopo l'entrata in vigore del presente contratto, si assenti per
malattia secondo il seguente schema:
- dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi)
- dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi)
- dal 20.7.98 al 20.2.99 (7 mesi - ultimo episodio morboso)
Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto "periodo di comporto" è necessario:
- sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;
- sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso;
Applicando tali regole si ha:
| totale assenze effettuate dal 19.7.95 al 19.7.98 |
12 mesi |
| ultimo episodio morboso: |
7 mesi |
| totale: |
19 mesi |
Al 20.1.99 il dipendente avrà totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 21.1.99 egli avrà quindi
superato il periodo massimo consentito (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo
di assenza non retribuita).
1.2. Si supponga ora che il dipendente si assenti secondo il seguente schema:
- dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi)
- dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi)
- dal 20.12.97 al 20.6.98 (6 mesi)
- dal 20.12.99 al 20.1.00 (1 mese - ultimo episodio morboso)
Applicando le regole illustrate nel punto 1.1 si può verificare che il dipendente ha ancora diritto
alla conservazione del posto per un periodo di 11 mesi. Infatti:
| totale assenze effettuate dal 19.12.96 al 19.12.99 |
6 mesi |
| ultimo episodio morboso: |
1 mesi |
| totale: |
7 mesi |
Al 20 giugno 1998 il dipendente completa, ma non supera, il periodo consentito: succesivamente egli
non effettua assenze fino al 20.12.99, con la conseguenza che al fine del computo dei tre anni si
dovrà andare a ritroso fino al 19.12.96. Al 20.1.99 egli avrà totalizzato solo 7 mesi di assenza.
- Applicazione dell'art. 23 comma 6 - Trattamento economico
2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso concreto è innanzitutto
necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli
ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di
applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma 6 dell'art. 23. Per stare agli esempi fatti
nel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente trattamento economico:
Caso illustrato nel punto 1.1
| dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi) |
intera retribuzione |
| dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi) |
intera retribuzione fino al 15.8.96 |
| |
90% della retribuzione fino al 15.11.96 |
dal 20.7.98 al 20.2.99 (7 mesi) |
50% della retribuzione fino al 20.1.99 |
Dal 21.1.99 l'assenza non è retribuita (questo a prescindere dall'eventuale richiesta
fata ai sensi del comma 2 dell'art. 23)
Caso illustrato nel punto 1.2.
| dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi) |
intera retribuzione |
| dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi) |
intera retribuzione fino al 15.8.96 |
| |
90% della retribuzione fino al 15.11.96 |
| dal 20.12.97 al 20.6.98 (6 mesi) |
50% della retribuzione |
| dal 20.12.99 al 20.1.00 (1 mese) |
100% della retribuzione |
N.B.: Trattandosi di assenze di lunga durata, in entrambi i casi semplificati, la retribuzione
comprende anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1.
- Applicazione dell'art. 23 ultimo comma - Fase transitoria
Il nuovo regime si applica solo alle assenze iniziate dopo la data di stipulazione del contratto
o a quelle che, pur iniziate in precedenza, proseguano dopo tale data. In tale ultima ipotesi, il
nuovo regime si applicherà solo alla parte di assenza che prosegue dopo la data di stipulazione
del contratto. Le assenze effettuate in precedenza sono quindi azzerate; delle stesse non si
dovrà mai tener conto, né ai fini della determinazione del periodo di conservazione del posto, nè ai fini
della determinazione del trattamento economico. E' quindi di tutta evidenza che il nuovo sistema potrà
funzionare a pieno solo dopo tre anni dalla data di stipulazione del contratto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le Parti si impegnano a rivedere entro il 31 ottobre 1995 la normativa vigente in relazione ai seguenti
istituti e problematiche concernenti il personale del comparto:
- mensa;
- attività sociali culturali e ricreative.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le Parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e della sicurezza
sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione
costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori lo svolgimento delle proprie attività nelle
migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
A tal fine le parti, per dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica
dei dipendenti, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L. n. 300 del 1970, conformemente a quanto previsto
dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994,
si impegnano a definire gli aspetti contrattuali relativi alla figura del rappresentante per
la sicurezza, a conclusione dell'accordo intercompartimentale in via di definizione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si impegnano ad iniziare, a partire dal mese di ottobre 1995, i lavori preparatori per
giungere alla regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza complementari e della
riforma dell'indennità premio di servizio.
Le parti considerano la modifica del D. Lgs. n. 124 del 1993 condizione preliminare per rendere
attuabile un
sistema di previdenza complementare adeguata alle esigenze dei lavoratori degli Enti.
In tale orientamento dovranno essere costruite le modalità di costituzione e di funzionamento
del fondo e le clausole che ne permettano la verifica.
Le parti si impegnano, altresì, a disciplinare la materia delle attività usuranti non appena sarà definito
il quadro normativo di riferimento.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti ritengono che la formulazione dell'art. 12 del presente contratto sia da considerare provvisoria
in attesa della definizione del quadro normativo di riferimento.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti si danno atto che i protocolli di cui all'art. 10, comma 4 non dovranno assumere
carattere di accordi integrativi regionali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni contrattuali raggiunte realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi
interessi, tenuto conto delle quantità finanziarie a disposizione delle parti e avuto riguardo all'esigenza di equilibrio
rispetto ad altre conclusioni contrattuali già realizzate nel settore pubblico.
Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno
nelle altre aree della dirigenza del comparto della sanità fossero incoerenti con i principi
di cui sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti contrattuali comuni, fatte salve le specificità
proprie di tali aree, esse si incontreranno per ridiscuterle ed armonizzarle nel presente contratto.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
L'A.RA.N. intende sottolineare che l'essenziale obiettivo delle norme che disciplinano i rapporti,
ai vari livelli, tra Amministrazioni e rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati è di trovare soluzioni
conciliative ai problemi che riguardano in generale, la tutela delle condizioni di lavoro.
Allo stesso modo l'A.RA.N. rileva che le norme predette hanno inteso superare ogni forma di
congestione nell'adozione di misure necessarie al buon funzionamento dell'amministrazione e che nella formulazione
delle disposizioni di cui al titolo II esse hanno inteso far salve, nella loro integrità, da un
lato le competenze e la responsabilità dei dirigenti così come definite dal D. Lgs. n. 129
del 1993 e relativi correttivi, e dall'altro le autonome funzioni e capacità di azione delle OO.SS.
dei lavoratori.
E' di tutta evidenza, pertanto, che la contrattazione decentrata non comporta l'obbligo di
arrivare ad un accordo salvo che nella
parte economica, nel senso che, in mancanza dell'accordo, anche su tali punti resta ferma la
competenza decisionale e la relativa responsabilità dei dirigenti. Tale competenza non è neppure limitata
temporalmente, in questa fattispecie, dalla previsione del termine di quindici giorni
contemplata, per l'esame congiunto, dall'art. 10 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e dall'art. 8 del presente
contratto.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
FP CGIL con FISOS CISL e UIL SANITA' dichiarano di non condividere l'art. 3, comma 3, punto D)
sui servizi minimi essenziali relativo al vincolo di dodici giorni d'intervallo tra una azione di
sciopero e la successiva, in quanto travalica le norme contenute nella legge n. 146/90.
Pertanto la firma del contratto non configura alcun assenso a detta norma.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
La CONFEDIR dichiara che sussiste una ingiustificata disparità di trattamento tra i laureati del
ruolo santiario, tecnico e professionale ed i laureati del ruolo amministrativo, costituito sia dal
livello iniziale della posizione funzionale (IX livello per i primi e VII livello per i secondi) e
sia dalla differenza di retribuzione accessoria a parità di livello. Poiché tale disparità
non ha giustificazione alcuna data la pari dignità delle lauree, la CONFIDER pone l'esigenza non più
dilazionabile di una iniziativa da parte dell'A.RA.N. nei confronti del governo perché l'ordinamento generale del pubblico
impiego ed in particolare del S.S.N. venga modificato, affrancando la categoria degli Amministrativi
da una situazione di inaccettabile e non più tollerabile sperequazione nei confronti delle altre
figure professionali.
Ciò, specie ora che la trasformazione delle USL in azienda comporta maggiori responsabilità ed oneri
gestionali.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
Le OO.SS. CGIL, CISL e UIL Sanità ritengono che debba trovare soluzione, nell'ambito della disciplina
del nuovo ordinamento di cui alla Commissione prevista dall'art. 35, la questione relativa a quei dipendenti
che alla data del 31.12.86, in forza dell'art. 116 del D.P.R. 270/87 avevano acquisito posizioni
giuridico-economiche riconosciute da atti deliberativi adottati dalle rispettive Amministrazioni
e che successivamente a tale data hanno formato oggetto di sospensione o revoca in autotutela.
Si sottolinea a tale proposito che si tratta di spesa consolidata ormai da anni nei bilanci delle
USL.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
Le OO.SS. CGIL CISL e UIL Sanità impegnano le controparti a riconoscere permessi sindacali retribuiti a dirigenti sindacali
per la partecipazione a trattative con l'amministrazione, a convegni nazionali, alle riunioni di organismi sindacali
nazionali, regionali e provinciali - territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive
confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nei limiti del monte ore complessivo
ed individuale.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6
Nel S.S.N. vi è una ingiustificata disparità di trattamento tra i laureati amministrativi e quegli
degli altri ruoli del comparto per quanto riguarda i livelli iniziali. I sottoscritti sindacati
ritengono che il governo e l'A.RA.N. nell'accordo integrativo sul nuovo ordinamento economico-professionale
previsto nell'anno 1996 dal C.C.N.L., non possano lasciare irrisolta questa questione, mortificante
le professionalità amministrative.

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