PARTE SECONDA

TITOLO I

Trattamento economico

CAPO I

Struttura della retribuzione

Art. 40
(Struttura della retribuzione)



  1. La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1 si compone delle seguenti voci:
    A - trattamento fondamentale:
    1) stipendio tabellare;
    2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
    3) indennità integrativa speciale;

    B - trattamento economico collegato alla posizione di lavoro ed alla produttività:
    1. compensi per il lavoro straordinario di cui all'art. 43;
    2. compensi per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'art. 47;
    3. premi per la qualità delle prestazioni individuali di cui all'art. 48;
    4. indennità previste: - dall'art. 44; dall'art. 45;

  2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.













Art. 41
(Aumenti della retribuzione base)
  1. Con decorrezza dal 1 gennaio al 30 novembre 1995, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 41 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, previo conglobamento dell'elemento distinto della retibuzione di cui alla legge 438/1992, sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

    Posizione funzionale I L. 66.000
    Posizione funzionale II L. 69.000
    Posizione funzionale III L. 74.000
    Posizione funzionale IV L. 77.000
    Posizione funzionale V L. 82.000
    Posizione funzionale VI L. 87.000
    Posizione funzionale VII L. 92.000
    Posizione funzionale VIII L. 109.000


  2. Con decorrenza 1 dicembre 1995 gli incrementi tabellari annui di cui al primo comma sono ulteriormente rideterminati negli importi di seguito indicati:

    Posizione funzionale I L. 94.000
    Posizione funzionale II L. 98.000
    Posizione funzionale III L. 104.000
    Posizione funzionale IV L. 109.000
    Posizione funzionale V L. 115.000
    Posizione funzionale VI L. 125.000
    Posizione funzionale VII L. 141.000
    Posizione funzionale VIII L. 161.000


  3. Gli aumenti di cui al comma 1 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.

  4. I nuovi stipendi tabellari annui a regime sono rideterminati negli importi indicati nella tabella A.

  5. E' confermato il livello retributivo VIII bis. Lo stipendio tabellare come stabilito dall'articolo 68, comma 6 del DPR 28 novembre 1990 n. 384, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge n. 438/92, è incrementato delle misure mensili lorde di seguito indicate:
    - dal 1 gennaio al 30 novembre 1995: L. 109.000
    - dal 1 dicembre 1995: L. 193.000
    Gli aumenti di cui al primo alinea del precedente capoverso hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.













Art. 42
(Effetti nuovi stipendi)


  1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, diretto e indiretto, sull'indennità di cui all'art. 32, comma 6 del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

  2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale - risultanti dall'applicazione dei presenti articoli sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.













Art. 43
(Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro)


  1. Il trattamento economico accessorio del personale dipendente prevede emolumenti connessi a determinate posizioni o situazioni lavorative ovvero compensi correlati ai risultati raggiunti nell'ambito della produttività collettiva ed individuale.

  2. Al finanziamento della parte variabile della retribuzione connessa alle posizioni o situazioni lavorative di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo dei seguenti fondi:
    1. Fondo per il compenso del lavoro straordinario:
      Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma spettante al personale destinatario del presente contratto per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 384 del 1990 e nel limite ivi previsto, decurtata del 5 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 1996.
      Tale fondo è finalizzato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro.
      Resta ferma la disciplina vigente per la qualificazione delle tariffe orarie del lavoro straordinario secondo l'art. 10, commi 7 e 9 del DPR 384/1990.

    2. Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno:
      Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma spesa per l'anno 1993 per il pagamento delle indennità di cui: all'art. 18 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270; all'art. 57, commi 2 e 3, (eccetto la quota pensionabile pari a L. 15.000) dello stesso decreto; agli artt. 46, comma 2, u.c.; 49 (commi 3, 5, 6), 51, 52 e 54 del D.P.R. 384/1990. Detto fondo è incrementato in ragione d'anno di una somma pari allo 0,3% del monte salario, calcolato con riferimento all'anno 1993 per il solo personale disciplinato dal presente contratto.

      Il fondo è finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rileveanti, collegati alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza. E', pertanto, destinato alla corresponsione delle indennità di turno, reperibilità, per servizio notturno, festivo e festivo - notturno. Le predette indennità sono corrisposte nelle misure fissate nell'art. 44.

    3. Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro in relazione alla qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità.
      Tale fondo costituito dall'1 dicembre 1995, è finalizzato a remunerare particolari posizioni di lavoro, in relazione all'accresciuta professionalità e responsabilità dei dipendenti, secondo la disciplina di cui all'art. 45.
      Il fondo è costituito da una somma pari allo 0,86 per cento del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1993 ed è incrementabile con le somme dei fondi di cui ai punti 1 e 2 qualora non utilizzate, al netto degli eventuali maggiori oneri riflessi derivanti per il perseguimento delle finalità previste dell'art. 45 comma 4 e seguenti.[21]













Art. 44
(Indennità per particolari condizioni di lavoro)


  1. E' confermata l'indennità di pronta disponibilità nella misura di £. 40.000 lorde. L'istituto rimane regolato dall'art. 18 del D.P.R. 270/1987 ed è applicato rigorosamente agli operatori ed alle condizioni ivi indicate.

  2. Sono confermate le seguenti indennità di:
    - polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di L. 1.400.000. Detta indennità compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
    - profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti di L. 300 giornaliere per il personale operante in reparti o unità operative risiologiche (pneumologiche), ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 310 e successive modificazioni;
    - bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del D.P.R. 270/1987

  3. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a L. 8.500.
    Detta indennità purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
    In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 43, comma 2, punto 2) potranno essere individuati altri operatori, il cui orario di lavoro, per obiettive esigenze dell'azienda o ente, debba essere articolato su tre turni. A tale personale compete l'indennità giornaliera prevista dal presente comma.

  4. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VII livello retributivo, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'azienda o dell'ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a L. 3.500.
    Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio. L'indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.

  5. Agli operatori professionali coordinatori - caposala ed ostetriche - che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno - in quanto responsabili della organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura - compete un'indennità mensile lorda di lire 50.000, non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al comma 6.

  6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
    a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000;
    b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000;
    c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000.

  7. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali di V, VI e VII operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un'indennità mensile, lorda di lire 55.000 non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennità del comma 6.

  8. Al personale appartenente alle posizioni funzionali di III e IV livello retributivo - ausiliario specializzato ed operatore tecnico addetto all'assistenza - assegnati ai reparti indicati nel comma 6, lett. c) è corrisposta una indennità giornaliera di L. 2.000.

  9. In contrattazione decentrata nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 43, comma 2, punto 2), nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l'indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento.

  10. Le indennità previste nei commi 6 e 8 non sono corrisposte nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo i riposi compensativi.

  11. Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica e uguale per tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestata tra e ore 22 e le ore 6.

  12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'inennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva.

  13. Le indennità di cui al presente ariticolo, cumulabili tra di loro, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7, decorrono dal 1 dicembre 1995 e riassorbono dalla stessa data quelle previste al medesimo titolo dagli artt. 55 e 57 (per la parte non pensionabile), 59 del D.P.R. 270/1987, dagli artt. 46, comma 2 u.c., 49 - commi 3, 5 e 6 - 51 e 52.













Art. 45
(Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità)


  1. Le indennità previste dal presente articolo sono denominate di qualificazione professionale. Esse competono dal 1 dicembre 1995 nelle misure sottoindicate e sono corrisposte per dodici mensilità. Le citate indennità sono, altresì, lorde, mensili, fisse e ricorrenti ed assorbono dalla stessa data, sino a concorrenza, le indennità previste:
    - dagli artt. 56 e 57, commi 2, 3 primo capoverso - limitatamente alla quota pensionabile di L. 15.000 - comma 3, ultimo capoverso per intero e comma 4, del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270; dall'art. 53 comma 5) e dall'art. 50 del D.P.R. 28 novembre 1990, n.384.

  2. Le indennità del comma 1 sono corrisposte al personale sottoindicato nelle seguenti misure:
    a) personale appartenente alla posizione funzionale di I livello retributivo: L. 15.000;
    b) personale ricollocato ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 384/1990 appartente:

    1) alle posizioni funzionali di II e III livello retributivo, (fattorini, commessi ed ex dirigenti tecnici ed ausiliari socio sanitari): L. 15.000.

    2) alle posizioni funzionali di V livello retributivo:
    - Operatori tecnici: L. 15.000 - Operatori professionali di 2^ categoria - massofisioterapisti e massaggiatori: L. 15.000
    - Operatori professionali di 2^ categoria - puericultrici: L. 35.000

    3) operatori professionali di 2^ categoria, infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso: L. 55.000
    c) personale già appartenente alla posizione funzionale corrispondente al III livello retributivo - ex ausiliario socio sanitario specializzato: L. 60.000
    d) personale di posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo - coadiutori amministrativi ed operatori tecnici, compresi gli addetti all'assistenza: L. 80.000.
    e) personale di posizione funzionale corrispondente al V livello retributivo - operatori tecnici coordinatori: L. 93.000.
    f) personale di posizione funzionale corrispondente al VI livello retributivo dei sottoindicati ruoli:

    RUOLO SANITARIO
    1) Operatori professionali di prima categoria collaboratori - infermieri professionali, viglilatrici di infanzia, ostetriche, assistenti santiari: L. 215.000.
    2) operatori professionali di prima categoria collaboratori:

    • dietiste e podologi: L. 145.000
    • personale tecnico sanitario: L. 145.000
    • personale della riabilitazione: " "
    • personale di vigilanza e ispezione: " "


    RUOLO TECNICO
    • assistente sociale collaboratore: L. 145.000
    • assistente tecnico: " "


    RUOLO AMMINISTRATIVO
    • assistente amministrativo: L. 145.000
    g) personale di posizione funzionale corrispondente al VII livello retributivo dei sottoindicati ruoli:

    RUOLO SANITARIO
    1) operatori professionali di prima categoria coordinatori - infermieri professionali, capo sala, vigilatrici di infanzia, ostetriche, assistenti sanitari: L. 215.000
    2) operatori professionali di prima categoria coordinatori:
    • dietiste e podologi: L. 145.000
    • personale tecnico sanitario: " "
    • personale della riabilitazione: " "
    • personale di vigilanza e di ispezione: " "

    RUOLO TECNICO
    - assistente sociale coordinatore: L. 145.000

    RUOLO AMMINISTRATIVO
    - collaboratore amministrativo: L. 145.000

    RUOLO PROFESSIONALE
    - assistente religioso: L. 145.000
    h) personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente all'VIII livello:
    • collaboratori amministrativi coordinatori: L. 145.000
    • operatori professionali dirigenti: L. 200.000


  3. Le indennità del comma 1, a decorrere dal 1 dicembre 1995, sono incrementabili in sede aziendale, al fine di valorizzare l'esercizio delle professionalità e delle responsabilità dei dipendenti, nelle aree di applicazione del ruolo sanitario, tecnico ed amminsitrativo di appartenenza sulla base di una o più delle seguenti condizioni o criteri - anche omogeneamente riscontrabili in ciascuno dei citati ruoli ed aree integrabili in relazione agli specifici modelli organizzativi e gestionali adottati in azienda:
    - acquisizione di professionalità conseguente a percorsi formativi anche obbligatori e specificamente attivati
    - acquisizione di professionalità conseguente all'introduzione di tecniche assistenziali innovative nelle varie discipline del campo infermieristico ed ostetrico, tecnico sanitario e riabilitativo;
    - acquisizione di professionalità conseguente a tecniche gestionali innovative o all'uso di nuove tecnologie;
    - acquisizione di specifiche esperienze lavorative, in relazione all'organizzazione della azienda o ente, quali ad esempio, quelle maturate nelle attività svolte nell'area dell'assistenza sociale per l'integrazione dei servizi socio sanitari distrettuali ovvero nell'assistenza territoriale o nell'area di prevenzione o nella riorganizzazione dei servizi o nella didattica;
    - all'impiego in strutture con rapporti diretto con i cittadini;
    - alla gestione di impianti di manutenzione delle strutture e delle tecnologie;
    - all'affidamento di funzioni di coordinamento reale per gli operatori appartenenti alle relative categorie; - all'affidamento di particolari responsabilità, quali ad esempio, il maneggio valori, i procedimenti ai sensi della legge 241/1990, direzione lavori;
    - alla posizione a strutture organizzative dell'azienda o ente.

  4. L'incremento previsto al comma 3 è lordo, fisso e ricorrente ed è corrisposto per dodici mensilità. Esso può riguardare un numero massimo di dipendenti pari al quarantacinque per cento della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli di cui al medesimo comma. Alla sua corresponsione si provvede nei limiti del fondo previsto dall'art. 43 comma 2, punto 3).

  5. L'incremento di cui al comma 3 è fissato nelle seguenti misure:

    Posizione funzionale I L.41.000
    Posizione funzionale II L. 53.000
    Posizione funzionale III L. 61.000
    Posizione funzionale IV L. 69.000
    Posizione funzionale V L. 78.000
    Posizione funzionale VI L. 86.000
    Posizione funzionale VII L. 110.000
    Posizione funzionale VIII L. 118.000


  6. L'attribuzione dell'incremento dell'indennità da parte dell'azienda o ente avviene, avendo riguardo ad un equilibrio complessivo tra i profili professionali compresi nei vari ruoli, mediante selezione del personale interessato con esperienza professionale almeno quinquennale, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata che tengano conto dei titoli culturali, professionali e di servizio dei dipendenti interessati. In prima applicazione l'incremento è attribuito con la decorrenza di cui al comma 3, ancorché la selezione avvenga in data successiva. Dopo la prima applicazione le selezioni avvengono nei limiti delle disponibilità numeriche indicate nel comma 4.













Art. 46
(Disciplina del finanziamento del trattamento accesorio legato alla produttività)


  1. Il trattamento accessorio di cui all'art. 40, comma 1, connesso con i risultati raggiunti nell'ambito della produttività collettiva ed individuale è costituito dai seguenti fondi:

    1) Fondo per la qualità della prestazione individuale:
    Tale fondo è finalizzato alla valorizzazione delle capacità dei dipendenti e del loro contributo alla efficienza delle aziende ed enti, con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati, mediante la corresponsione dei premi di qualità della prestazione individuale di cui all'art. 48. Detto fondo per il 1995 è costituito dallo 0,1 per cento del monte salari con riferimento all'anno 1993 per il personale disciplinato dal presente contratto e, a decrrere dal 1° gennaio 1996, da una somma pari allo 0,2 per cento del monte salari stesso.

    2) Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi:
    Il Fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli artt. 57 e segg. del D.P.R. 384/1990 - effettivamente riferiti alle categorie di personale di cui al presente contratto - determinata per l'anno 1993 e decurtata della percentuale prevista dall'art. 8, comma 3 della legge 537/1993. Tale fondo, a decorrere dal 31 dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996, senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, è rivalutato - per l'anno 1996 - del tre per cento, calcolato sul fondo determinato per l'anno 1993 ed incrementato da quanto residua dai fondi dell'art. 43 nonchè del punto 1) del precedente comma, se non utilizzati.
    Tale fondo è finalizzato alla erogazione di compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 47.[22]









Art. 47
(Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi)


  1. Il fondo di cui all'art. 46 comma 1, punto 2, è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o dell'ente, finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali, tra i quali, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con riferimento anche alle disposizioni della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono particolarmente qualificanti:
    • il miglioramento degli indici di rendimento legati alla degenza;
    • l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni ospedaliere con il pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici anche attraverso l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e un maggiore orientamento all'utenza;
    • la razionalizzazione della spesa per consumi sanitari e farmaceutici;
    • il miglioramento dei livelli qualitativi di intervento di sanità collettiva negli ambienti di vita e di lavoro;
    • la personalizzazione ed umanizzazione della funzione ospedaliera anche attraverso l'individuazione di forme alternative, quali la spedalizzazione o l'assistenza a domicilio, nonché l'incentivazione delle prestazioni e dei trattamenti deospedalizzati e delle attività di ospedale diurno.

  2. In particolare l'istituto della produttività collettiva è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, complessivamente concordati, di regola annualmente ed in via preventiva, dalla direzione generale con i dirigenti responsabili delle unità operative come individuate dalle aziende e dagli enti - mediante la metodologia della gestione per budget ai sensi degli art. 5, comma 4 e segg del D. Lgs. n. 502/1992 e 14 del D. Lgs. n. 29/1993 - in relazione alle risorse finanziarie, strumentali ed umane attribuite alle medesime unità operative, compresa la quota parte di produttività collettiva assegnata in contrattazione decentrata per lo specifico obiettivo.

  3. Nel passaggio al nuovo sistema dovranno comunque, essere garantiti i livelli assistenziali ottenuti con l'applicazione dell'istituto di incentivazione sub 1 di cui all'art. 57 del D.P.R. 384/1990, lett. a).

  4. In attestazione del contratto decentrato di cui all'art. 5, comma 3, i dipendenti da adibire alle iniziative per la produttività collettiva, l'attribuzione dei compensi ai medesimi nonché la differenziazione dei compensi stessi saranno attribuiti dal dirigente responsabile, con riguardo alla collocazione organizzativa e professionale dei dipendenti interessati e della funzionalità della loro partecipazione ai singoli progetti ed obiettivi assegnati e al grado di partecipazione individuale nel raggiungimento degli obiettivi stessi. Gli obiettivi assegnati saranno preventivamente illustrati dal dirigente a tutti i dipendenti dell'unità operativa. L'attribuzione degli obiettivi ai singoli o gruppi ed il connesso incentivo economico determinati con atto motivato , sono comunicati ai singoli dipendenti.

  5. I criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati sono oggetto di contrattazione decentrata aziendale ai sensi dell'art. 5, comma 3, tenendo conto delle caratteristiche degli obiettivi, in modo da garantire la selettività della erogazione dei compensi ai dipendenti ed il loro effettivo carattere incentivante.

  6. I risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o dal nucleo di valutazione di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993, che ne definisce parametri e standard di riferimento con i criteri del comma 5. La valutazione deve basarsi sia su fattori collettivi attinenti alla qualità e al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati - con particolare riguardo agli indici di qualità della prestazione e dei tempi di attesa per la fruizione - sia su elementi attinenti alla qualità e alla intensità della partecipazione individuale.

  7. L'incentivo è corrisposto a consuntivo, secondo le modalità ed i tempi definiti nel contratto decentrato, di cui all'art. 5, comma 4, nei limiti delle quote di produttività assegnate al dirigente dell'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato.

  8. Ferma rimanendo la formazione del fondo con le regole stabilite all'art. 46 comma 1, punto 2), per le aziende e gli enti che non hanno ancora attivato la metodologia di budget citata al comma 2, è consentita sino al 31 dicembre 1996, la gestione dell'istituto incentivante secondo le norme previste dall'art. 57, comma 6, lett. b) del D.P.R. 384/1990, nel rispetto, in particolare, dei principi di cui ai commi 1, 2 e 4.

  9. Il nucleo di valutazione o il servizio di controllo di cui al comma 4 svolge anche un'attività di monitoraggio che si conclude con un rapporto da trasmettere all'A.RA.N., da allegarsi alla relazioe annuale sullo stato dell'amministrazione.

  10. Per le aziende e gli enti di cui al comma 8 tale rapporto dovrà in particolare evidenziare lo stato di attuazione della nuova metodologia.[23]













Art. 48
(La qualità della prestazione individuale)


  1. Allo scopo di valorizzare la capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza delle amministrazioni e alla qualità del servizio pubblico, dal 1 dicembre 1995, ciascuna azienda o ente corrisponde i premi di qualità della prestazione individuale utilizzando il fondo di cui all'art. 46, comma 1, punto 1).

  2. Il premio è attribuito ad una percentuale massima del 7 per cento del personale in servizio nei limiti del fondo indicato nel comma 1. L'importo dei detti premi è determinato secondo i valori della tabella allegato B.

  3. I dirigenti attribuiscono i premi entro il 30 giugno e 30 novembre di ciascun anno e provvedono all'erogazione dei premi nei mesi di luglio e dicembre, sulla base dei seguenti criteri, anche disgiunti:
    a) precisione e qualità delle prestazioni svolte;
    b) capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità e alla gestione di cambiamenti organizzativi;
    c) orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio servizio e tra diversi servizi;
    d) capacità organizzativa e di proporre soluzioni innovative e di contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali.

  4. Il processo di valutazione di cui al comma 2 avviene, sentiti i dirgenti responsabili delle unità operative, secondo modalità stabilite dall'azienda o ente, che ne informa le organizzazioni sindacali a norma dell'art. 7, comma 2, del presente contratto. Gli obiettivi e criteri sulla cui base sarà effettuata la valutazione devono essere specificamente definiti per figure professionali e relative specificazioni. Il processo di valutazione è gestito dal dirigente responsabile, con verifica e coordinamento della direzione generale.

  5. Le decisioni adottate dai dirigenti sono rese pubbliche. A richiesta del singolo lavoratore o delle OO.SS. deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime.
    I risultati generali dell'applicazione del presente articolo sono comunicati alle OO.SS. che possono chiedere un incontro al riguardo con le amministrazioni interessate.
    Eventuali controversie sull'applicazione del presente istituto saranno oggetto di tentativo di conciliazione in sede sindacale il cui procedimento sarà definito entro il 1995.

  6. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993. L'attività di monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all'A.RA.N. e da allegarsi alla Relazione annuale sullo stato dell'amministrazione.













Art. 49
(Livello retributivo VIII bis)


  1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, al livello VIII bis sono inquadrati:
    a) gli operatori professionali dirigenti, forniti di abilitazione alle funzioni direttive o diploma universitario conseguito nelle scuole dirette a fini speciali, adibiti a compiti di organizzazione e programmazione o direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari, con tre anni di anzianità nella posizione funzionale;
    b) i collaboratori dell'anzianità di tre anni nella posizione funzionale.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1 al livello retributivo VIII bis avviene solo previo giudizio favorevole - da formularsi entro un mese dalla data di maturazione dei requisiti - da parte di un apposito collegio tecnico costituito dall'azienda o ente secondo il proprio ordinamento. Il giudizio deve essere basato sulla valutazione dell'attività professionale e dei risultati raggiunti, di formazione e di studio svolta dal dipendente nonchè sul livello di qualificazione acquisito nell'arco del servizio prestato senza demerito.

  3. All'operatore professionale dirigente compete una indennità mensile, lorda per dodici mensilità di L. 55.000

  4. Ai dipendenti comunque inquadrati nel livello VIII bis è attribuita un'indennità di L. 135.000 alle condizioni, percentuali di personale e procedure previste dall'art. 45, comma 4 e seguenti.

  5. L'indennità di cui al comma 3, compete dal 1 dicembre 1995 ed assorbe quella corrisposta al medesimo titolo dall'art. 57, comma 3, u.c., del D.P.R. 270/1987, ivi compresa la quota già riconosciuta pensionabile di L. 15.000.














Art. 50
(Norma particolare per le I.P.A.B.)

  1. Le norme stabilite nel presente contratto sono valide per tutte le I.P.A.B. svolgenti prevalenti attività sanitarie che già applicavano al proprio personale il trattamento economico e normativo del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, previo reinquadramento orizzontale del personale medesimo nelle posizioni funzionali e profili del personale del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.P.R. 384/1990 e relative tabelle allegato 1 e 2, qualora non vi abbiano ancora provveduto.

  2. Per le I.P.A.B. svolgenti prevalenti attività saniarie che applicavano al proprio personale il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 si prevede il graduale passaggio al trattamento economico del personale delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale mediante l'utilizzo, in via tansitoria, dei seguenti istituti:

    A) reinquadramento orizzontale del personale in servizio nelle posizioni funzionali e profili del personale del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.P.R. 384/1990 e relative tabelle allegato 1 e 2.

    B) trasformazione del livello economico differenziato ed eventuali altre indennità fisse, mensili e ricorrenti com base per la graduale corresponsione al personale inquadrato nei vari livelli dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità previste dagli artt. 43, punto 3 e 45. A tal fine, a decorrere dal 31.12.1995, le somme stanziate in bilancio per le predette voci sono incrementate di una somma pari al 6% delle medesime voci, calcolata con riferimento all'anno 1993.

    C) Costituzione di unico fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 333/1990 incrementate a decorrere dal 31.12.1995 di una somma pari al 6% delle medesime risorse calcolate con riferimento all'anno 1993. Con detto fondo, complessivamente utilizzato e nei limiti delle risorse in esso disponibili, le I.P.A.B di cui al presente comma provvdono alla graduale aplicazione di quanto previsto dagli artt. 43, punti 1) e 2), 46 punti 1) e 2) e dagli artt. 44, 47 e 48.

  3. Per le IPAB, nelle quali, ai sensi delle vigenti disposizioni, non è prevista la qualifica dirigenziale, i poteri e le prerogative che il presente contratto attribuisce al dirigente si intendono riferiti, fatte salve eventuali diverse disposizioni degli Statuti o dei Regolamenti degli enti medesimi, al personale che, sulla base dei singoli ordinamenti, è proposto a strutture organizzative di massima dimensione, purché ascritto a qualifiche funzionali che prevedano, come requisito di accesso, il titolo della laurea. L'esercizio di tali poteri e prerogative non costituisce svolgimento di mansioni superiori.













Art. 51
(Norma finale)


  1. Nel primo e secondo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui all'art. 46, comma 1, punto 2), non siano state impegnate nei rispettivi esercizi finanziari sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
















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