Informazione
all'assistito e tutela della riservatezza: un piccolo passo avanti
Il comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.
135"Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di
dati sensibili da parte dei soggetti pubblici" recita: "Il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e
di esercenti le professioni sanitarie è fatto oggetto di appositi codici di deontologia e
buona condotta adottati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), della legge (1)
dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la cui
accettazione è condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte degli
incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:
a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto
professionale da parte degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla
legge al segreto professionale;
b) b) le modalità di applicazione dell'articolo 23, comma 2, della
legge ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti
con i pazienti;
c) c) modalità semplificate per l'informativa agli interessati per la
prestazione del loro consenso". Tale comma, così come tutto l'articolo di cui fa
parte (è l'art. 17 "Tutela della salute"), è meritevole di peculiare
attenzione e di una valutazione ponderata a cui è arduo procedere nell'immediatezza
dell'emanazione del decreto legislativo 135; è tuttavia necessario soffermarsi da subito
almeno su un aspetto che ritengo di particolare rilievo, perchè consente di approfondire
un discorso che ho aperto sulle pagine di questa Rivista in un recente Editoriale (2).
L'aspetto di particolare rilievo è individuato da quanto indicato al punto b) del comma 3
ora citato ed il discorso a cui mi riferisco è quello connesso al dovere di informare il
paziente, che incombe agli esercenti le professioni sanitarie, considerato alla luce dei
problemi correlati all'art. 23 -"Dati inerenti alla salute"-, comma 2 della
legge 31dicembre 1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali". Rammento che il comma 2 cit. recita: "I dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato
solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare".
d) Per focalizzare i termini del problema, ricordo, in sintesi, che
nell'Editoriale osservavo che la lettura testuale del comma 2 dell'art. 23della legge 675
suggerisce un'interpretazione limitativa della norma; infatti:- postula il principio della
titolarità dell'informazione e della tassatività del soggetto informatore: il soggetto
deputato ad informare è unico, ed è medico;- esclude da compiti informativi coloro che,
pur esercitando professioni sanitarie, non sono medici. Confutavo poi l'ammissibilità
dell'interpretazione testuale del comma 2dell'art. 23 e sviluppavo la seguente tesi:
l'individuazione in un medico, e solo in un medico, della figura istituzionalmente
deputata all'informazione in punto di salute non è vincolante e pertanto è lasciatala
possibilità (in realtà si tratta addirittura di un dovere) che esercenti altre
professioni sanitarie informino il paziente di dati personali di salute, ovviamente in
connessione con -e limitatamente ai rispettivi ambiti di attività. Se l'informazione nei
confronti del paziente è doverosa per il medico, l'informazione, sempre nei confronti del
paziente, pur diversificata nei contenuti e negli obiettivi, è altrettanto doverosa per
tutti gli altri esercenti una professione sanitaria. Ciò è vero per i seguenti tre
principali motivi.
I. Il presupposto comune a tutte le professioni sanitarie del dovere di
informare il paziente è da ricercare nel dovere più generale di operare per la salute
(3) che incombe intrinsecamente a tutti i professionisti sanitari: l'informazione al
paziente rientra nella prestazione finalizzata alla tutela della salute cui il paziente ha
pieno diritto; essa è pertanto doverosa come atto tecnico - scientifico ancor prima che
come obbligo giuridico, di conseguenza non è necessario che una norma specifica contempli
esplicitamente l'informazione per renderla obbligatoria (4).
II. Dal punto di vista concettuale - logico si sta facendo finalmente
chiarezza su obiettivi e contenuti dell'informazione nei confronti del paziente: ogni
professionista sanitario ha propri ambiti di attività e responsabilità nonchè
competenze, in relazione ai quali è ovvio che sia le notizie spontaneamente fornite dal
professionista sia i chiarimenti specifici richiesti dal paziente possono essere
illustrati solo e soltanto da chi è direttamente e concretamente chiamato a programmare o
a progettare o a svolgere una data attività. In sintesi: ogni professione sanitaria ha un
ambito di informazione con contenuti propri nei confronti del paziente e/o della persona
in genere.
III. Esistono precisi riferimenti normativi, che non possono essere
trascurati; si tratta dei decreti ministeriali recanti i regolamenti relativi
all'individuazione della figura degli esercenti varie professioni sanitarie e dei relativi
profili professionali emanati a partire dal settembre 1994: in essi sono espressamente
indicati specifici compiti informativi pertinenti a varie professioni sanitarie.
Concludevo l'Editoriale affermando che il ruolo di informatore
privilegiato ed esclusivo, che la legge 675 sembra attribuire al medico non è
ragionevole, perchè ciò presuppone:- o che il contenuto dell'informazione da fornire al
paziente sia solo e soltanto quello di pertinenza medica, come se, cioè, su altre
professioni sanitarie non incombessero compiti informativi;- o che il contenuto
dell'informazione demandata al medico riguardi anche dati di competenza di altre
professioni sanitarie, che il medico deve conoscere e deve conoscere così bene da poter
lui, a sua volta, spiegare tali aspetti applicandoli ai bisogni del singolo paziente.
Ora la lettera b) del comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo
135/1999 costituisce, di fatto, chiave di lettura del comma 2 dell'art. 23 della legge
675/1996. Innanzi tutto, l'art. 17, alla lettera b), cita "i professionisti sanitari,
diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti"; e cita detti
professionisti in relazione alle "modalità di applicazione dell'articolo 23, comma
2", come se tali professionisti diversi dai medici fossero indicati nel comma 2
dell'art.23. In realtà, essi non sono indicati in quel comma 2.
Allora si pur dire che, almeno implicitamente, viene ad essere
avvalorata la tesi poco sopra richiamata per cui l'individuazione in un medico, e solo in
un medico, della figura istituzionalmente deputata all'informazione al paziente in punto
di salute, ancorchè tassativamente prevista dall'art. 23, non è vincolante.
Di fatto, l'ermetica formulazione della lettera b) dell'art.17, lascia
intendere che nell'art. 23 siano citati professionisti sanitari diversi dai medici; ciò
indubbiamente ha comportato per il Legislatore delegato un importante processo di
interpretazione dell'art. 23, previo alla stesura dell'art. 17, posto che invece, sempre
nell'art. 23, l'uso dell'avverbio "solo" riferito ad "un medico"
lasciava letteralmente intendere l'esatto contrario.
Non occorre per fermarsi a sottolineare il giusto riconoscimento, nella
lettera b) dell'art. 17 del decreto legislativo 135, del ruolo informativo anche a
professionisti sanitari diversi dai medici; quanto indicato nella lettera b) fa sorgere,
infatti, nuovi problemi.
Innanzi tutto è da rilevare che, per la carente formulazione dell'art.
23della legge 675, l'art. 17 del decreto legislativo 135 ha dovuto introdurre questa
locuzione professionisti sanitari diversi dai medici, che sembra proiettata verso la
creazione una barriera fra medici ed altri professionisti in materia di compiti di
informazione, piuttosto che volta a contribuire all'elaborazione dei presupposti utili per
creare un percorso condiviso, in cui ciascuno, per quanto di rispettiva pertinenza,
contribuisca all'informazione, nel rispetto della tutela della riservatezza. In secondo
luogo, stante il fatto che la lettera b) dell'art. 17 è riferita all'art. 23, comma 2,
della legge 675, è da chiarire come sia ora da interpretare, nel suo complesso questo
comma ultimo citato. Il testo originale del comma, che recita: "I dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il
tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare", pur essere così
inteso: "I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti all'interessato, tenuto conto degli ambiti di attività, responsabilità e competenza
delle varie professioni sanitarie, solo per il tramite di un rappresentante per ciascuna
professione designato dall'interessato o dal titolare".
Ma una siffatta soluzione, rispettosa del dovere di informare il
paziente che incombe - limitatamente agli ambiti di rispettiva attività ed opportunamente
coordinato- al professionista sanitario in genere, stride in modo evidente con la ratio
del disposto del comma 2 dell'art. 23, che è quella di contenere il numero dei soggetti
facoltizzati (espressamente designati) a fornire l'informazione (tale numero è
addirittura ridotto ad un solo soggetto), restringendo così la cerchia degli operatori
aventi titolo di conoscere il dato di salute del paziente.
Non sarebbe dunque fuori luogo un intervento, sul punto, o del
Legislatore, il quale, dopo aver ambiguamente disciplinato la materia, non pur certo
limitarsi alla disinvoltura con cui, nel decreto legislativo 135,ha ora di fatto
interpretato il controverso comma 2 dell'art. 23, ma deve elaborare un nuovo testo, non
equivoco, del comma stesso, o, quanto meno, del Garante, che chiarisca in modo
approfondito l'argomento almeno dal punto di vista interpretativo. |
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L'intervento del Legislatore o del Garante deve riguardare in
particolare il numero dei professionisti sanitari designabili per rendere noti al paziente
i dati personali idonei a rivelare il suo stato di salute.
Quest'ultima precisazione è utile per chiarire che il Legislatore ha
compiti propri e non è pensabile che sia proprio il Legislatore a pretendere di risolvere
un problema (il contenimento del numero degli informatori nei confronti del paziente) da
lui creato (comma 2 dell'art.23) con lo strumento della delega - imposizione, alle
federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, di dettare
norme, nei rispettivi codici di deontologia, sul trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale.
Non è infatti da trascurare l'impianto generale del comma 3 dell'art.
17 - al cui testo, riportato all'inizio di questa nota, rimando -, che non solo prescrive
alle predette federazioni nazionali di elaborare codici di deontologia che disciplinino il
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ma arriva ad
elencare le tematiche - lettere a), b), c)- che devono essere trattate.
E, fra le tematiche che devono essere trattate, vi è appunto quella
individuata dalla lettera b): sembra proprio che il Legislatore prescriva (imponga?
deleghi?) alle federazioni nazionali di ordini e collegi di risolvere i problemi connessi
all'ambigua formulazione del testo del comma 2 dell'art. 23.
Ma l'art. 17, complessivamente considerato, impone altre riflessioni,
che vanno ben oltre l'inaccettabilità dell'imposizione - delega alle federazioni
nazionali di risolvere i citati problemi. Viene infatti a prospettarsi una questione di
carattere generale, assolutamente nuova, sul dovere, imposto da una legge, per le
federazioni nazionali, non solo di affrontare nel rispettivo codice deontologico uno
specifico tema - cioè, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale -, ma anche di seguire alcune indicazioni di indirizzo - le lettere a), c)-
regolamentando addirittura - lettera b) - le modalità di applicazione di una norma di
legge.
Questi disposti possono apparire come una intrusione del Legislatore in
un ambito di autonomia dei vari collegi ed ordini professionali.
Ma occorre tenere presente che molte sono ancora le professioni
sanitarie che non dispongono di un codice deontologico, e che quindi per queste
professioni non esiste la codificazione di una disciplina deontologica sul trattamento di
dati, talchè un richiamo all'opportunità che il codice deontologico contempli norme in
questa materia pur essere, in via generale, condiviso.
Meno condivisibile è invece la tassatività dell'art. 17 del decreto
legislativo 135 quando indica che il codice di deontologia deve essere conforme alle
indicazioni delle lettere a), b), c). Ma per ciascuno dei punti individuati dalle tre
lettere l'analisi va approfondita; il che consente di ridimensionare, almeno in parte, il
sospetto dell'intrusione del Legislatore nell'ambito della deontologia codificata, che è
di competenza di ordini e collegi professionali.
Infatti solo la lettera c) sembra testimoniare un'indebita intrusione,
perchè, dal punto di vista della deontologia professionale, è discutibile - e quindi non
automaticamente condivisibile ed accettabile- il presupposto stesso, che di fatto viene
imposto da c), che cioè siano opportune "modalità semplificate per l'informativa
agli interessati per la prestazione del loro consenso" (al trattamento dei dati).
Innanzi tutto è difficile capire che cosa significhi, in questo
contesto, il termine "semplificate". Se col termine si intende richiamare
l'opportunità di essere sintetici, allora, a mio parere, è vero il contrario: dovrebbero
essere promosse procedure che consentano un'informazione caratterizzata da analitica
descrizione delle modalità del trattamento dei dati.
Quanto indicato in a) è invece del tutto indifferente. Infatti il
disposto è contraddittorio e privo di senso: a mente dell'art. 622 del codice penale
qualsiasi esercente una professione (ovviamente incluse tutte le professioni sanitarie) è
tenuto al segreto professionale; se dunque il termine "legge" che compare in a)
si riferisce alla legge in genere e non solo alla legge 31 dicembre 1996 n. 675, è
evidente che non esistono professionisti "incaricati del trattamento che non sono
tenuti in base alla legge al segreto professionale"; se poi il termine
"incaricati" non individua solo i professionisti (ma, visto il testo iniziale
del comma 3dell'art. 17, questo è mal sostenibile) il discorso non cambia: l'art. 622del
codice penale vincola al segreto professionale, anche i non professionisti, vale a dire
esercenti di arti e chiunque svolga un ufficio rivesta uno stato (che, ovviamente,
comporti la conoscenza di fatti che devono rimanere segreti).
In relazione a quanto in b), ho già detto dell'inammissibilità che il
Legislatore del decreto 135 demandi alle federazioni nazionali la soluzione dei problemi
creati da lui stesso (legge 675/96). Occorre rilevare che la lettera b), a prescindere dal
fatto che citi il comma 2 dell'art. 23, toccala questione nodale del coordinamento, fra le
varie professioni, dell'informazione in materia di assistenza sanitaria. Infatti la
lettera b) prende atto che mai le federazioni nazionali di ordini e collegi professionali
hanno affrontato in modo sistematico il tema degli ambiti d pertinenza delle professioni
stesse circa i rispettivi compiti informativi.
Nell'interesse di salute della collettività i tempi sono ormai maturi
perchè ciò avvenga e l'intervento del Legislatore nel 1999 pare pertanto adeguato: anzi
l'intervento, più che intrusivo, è garbato perchè, anziché dettare norme precise, ha
delegato le federazioni nazionali ad elaborare le disposizioni del caso.
Per evitare nuovi disposti grossolani, quale quello del comma 2
dell'art. 23, pare pertanto opportuno che le federazioni nazionali di ordini e collegi
delle professioni sanitarie si confrontino su questo punto (per il vero questa è solo una
delle numerose questioni sulle quali il confronto è indifferibile) ed elaborino una
disciplina adeguata, logica ed autonoma, che rappresenti il punto di vista, concorde e
meditato, delle varie professioni sanitarie.
Non necessariamente - in nome dell'autonomia professionale
nell'elaborazione della deontologia- siffatta disciplina condivisa deve costituire (nè a
maggior ragione deve essere concepita per costituire) l'interpretazione autentica del
comma 2 dell'art. 23 della legge 675, come invece vorrebbe la lettera b) comma 3 dell'art.
17 del decreto legislativo 135.
Note
1. Si tratta della legge 31 dicembre 1996 n. 675 "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali"
2. Rodriguez D., Compete solo al medico l'informazione nei confronti
del paziente? Riv. Diritto Professioni Sanitarie 1, 67, 1998
3. Benciolini P., Fondamentali obblighi giuridici del medico.
Valutazione comparata secondo le diverse figure giuridiche rivestite. Federazione Medica
38, 816, 1985
4. Cingolani M., Rodriguez D., Quattro sentenze in tema d'informazione
alla donna gravida: un passo avanti e più d'uno indietro. Rivista Italiana Medicina
legale 20, 119, 1998.
Daniele Rodriguez |
Tratto da:
Rivista di Diritto delle Professioni Sanitarie,
n. 2 1999, pp. 118 - 123 |
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