Professioni
sanitarie
non più ausiliarie.
Il primo contratto di lavoro privatizzato
Dopo un lungo iter parlamentare, è' stata definitivamente approvata la
legge 26 febbraio 1999, n. 42 (1) recante Disposizioni in materia di professioni
sanitarie" una legge importante per una molteplicità di aspetti e che riguarda
tutte le professioni sanitarie non mediche, con importanti riflessi anche per la
professione medica.
Registriamo in primo luogo, non senza una certa soddisfazione, la
scomparsa della anacronistica suddivisione delle professioni sanitarie in principali e in
ausiliarie, laddove per principali si intendevano la professione di medico, di
veterinario, di farmacista e, negli ultimi anni, di odontoiatra, mentre venivano
ricomprese in quella di ausiliaria originariamente le professioni di ostetrica, assistente
sanitaria visitatrice e di infermiera diplomata e negli ultimi anni tutte le professioni
che hanno visto la pubblicazione di un profilo professionale (2).
La scomparsa del carattere ausiliario, E' una conseguenza del processo
di professionalizzazione caratterizzato dall'autonomia concessa dai vari profili
professionali e dall'istituzione dei diplomi universitari, oltre ovviamente ai passi in
avanti fatti in tema di esercizio professionale. Alcune delle professioni coinvolte
saranno sicuramente rimaste deluse dello stralcio operato dalla Camera dei deputati e
successivamente confermato dal Senato in merito alla mancata istituzione di nuovi albi
professionali dei relativi Ordini. La materia, come È noto, si presenta delicata per il
dibattito sul ruolo degli Ordini professionali, introdotto dall'Antitrust (3) e
attualmente È fermo in parlamento il disegno di legge di riforma complessiva di tutti gli
Ordini professionali.
Per tre delle professioni coinvolte, e segnatamente la professione
infermieristica, ostetrica e di tecnico sanitario di radiologia medica, la forte novità
di questa legge È data dalla abolizione dei mansionari, come fonte privilegiata da un
punto di vista normativo dell'esercizio professionale. " interessante soffermarsi su
questo aspetto. L'ultimo comma dell'art. 1 precisa che Il campo proprio di attività e di
responsabilità delle professioni sanitarie... è determinato dai contenuti dei decreti
ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici
dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli
specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni
mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali È
richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche
competenze professionali.
Rispetto al passato, quindi, non ci sarà più una elencazione precisa
delle attribuzioni ma tre criteri guida e due limiti.
I criteri guida sono dati dal contenuto dei profili professionali,
dalla formazione di base e post base ricevuta e dal codice deontologico. Rispetto alle
professione precedentemente normate dai mansionari vi sono alcune considerazioni da fare.
In primo luogo registriamo alcune lacune attuali rispetto ai criteri guida individuati, la
prima delle quali È data dalla mancata attivazione dei corsi di specializzazione,
indicati genericamente come formazione post base dalla legge, corsi che possono connotarsi
come frontiera successiva e valutabile per l'esercizio professionale. Non vi sono dubbi
che una figura, come per esempio sarà l'infermiere specializzato in area critica, possa
vantare e dimostrare maggiori competenze e di conseguenza vedere attribuito a questa
figura un'autonomia professionale maggiore rispetto all'infermiere non specializzato.
Stesso discorso potrebbe essere fatto anche per le altre professioni.
Altro problema che potrebbe sorgere a livello interpretativo, È dato
dalla non esaustività dei profili professionali, in cui anche quelli di più alto
livello, non ricomprendono la ricchezza delle situazioni operative e cognitive in cui si
trovano operare i professionisti in questione. A tal proposito si pensa a ulteriori atti
di tipo regolamentare, da affiancare al profilo professionale, con il dichiarato intento
di porsi come Regolamento di esercizio di chiara natura non mansionariale. A tal proposito
È circolata la bozza del Ministero della sanità riguardante la professione
infermieristica (4) e una richiesta in tal senso viene fatta anche dalla professione
ostetrica. Atti quindi di natura regolamentare per integrare e interpretare in un unico
documento i tre criteri guida del nuovo esercizio professionale che però, al momento, non
sappiamo se vedranno la luce e se verranno accettati dalle categorie interessate.
Registriamo con soddisfazione anche l'attività di innovazione e di
revisione dei codici deontologici da parte delle professioni. Pubblichiamo in questo
numero il nuovo codice di deontologia dei logopedisti e degli infermieri. Codici moderni
che saranno utili per l'esercizio professionale. Oltre ai tre criteri guida la legge pone
anche due limiti: il limite delle competenze previste per i medici e per gli altri
professionisti sanitari laureati. Il limite dell'atto medico si connota per la sua
difficile individuazione per motivi che potremmo definire storici, in quanto nel nostro
ordinamento da sempre vi È una sorta di equivalenza tra l'atto sanitario e l'atto medico.
Equivalenza che ha trovato recentemente anche l'avallo della giurisprudenza della Suprema
corte di cassazione che ha avuto modo di precisare che solo una fonte normativa può
consentire a soggetti diversi da quelli esercitanti la professione di medico interventi
invasivi sulla sfera corporale, sulla base di un ragionevole riconoscimento di competenze
tecniche e professionali (5).
A fronte di una situazione di equivalenza, venuta meno, tra atto
sanitario e atto medico, risulta non facile il lavoro dell'interprete per l'individuazione
degli atti di non esclusiva competenza medica e certo puÚ esserci un certo rischio di
ondeggiante giurisprudenza sul punto. Appare chiaro che il nostro ordinamento È passato
da una situazione di evidente rigidità interpretativa, caratterizzata dall'esistenza
stessa di mansionari, a una situazione di maggiore flessibilità, con una interpretazione
dei ruoli e delle funzioni di ciascuna figura in modo non precostituito, ma destinato a
letture di carattere storico-evolutivo, con particolare riguardo alla evoluzione delle
conoscenze necessarie per compiere determinati atti.
La nuova situazione si presenta pressochè antitetica rispetto
all'interpretazione tradizionale della Suprema Corte di Cassazione che considerava
vincolante per l'esercizio professionale il possesso del titolo e dell'abilitazione
arrivando ad affermare che dovevano considerarsi irrilevanti la perizia, la capacità e
l'abilità del soggetto (6), criteri che oggi vengono invece posti, come abbiamo visto,
come criteri guida per l'esercizio professionale. " anche vero che i tradizionali
ambiti peculiari della professione medica sono da sempre, nella pubblicistica, nella
trattatistica e nella giurisprudenza individuati come l'ambito della diagnosi e della cura
(7). Limiti, insopprimibili dell'attività medica, ma non sempre esclusivi. I riferimenti,
anche normativi, in questi anni non sono mancati (8), tanto da poter azzardare ad
affermare che le norme contenute nella legge appena approvata costringono a un
ripensamento e a un ridisegnamento delle competenze delle professioni sanitarie non
mediche con la professione medica, visto anche il disposto finale della legge che precisa
che l'esercizio professionale deve avvenire nel rispetto reciproco delle specifiche
competenze professionali. Il percorso professionalizzante comune alle professioni non
mediche che ha visto tutti i passaggi essenziali ñ formazione universitaria,
pubblicazione del profilo professionale, abolizione degli eventuali mansionari -, la
soppressione del carattere di ausiliarietà portano le professioni sanitarie a esercitare
a due livelli: un livello autonomo e uno collaborante. A titolo di esemplificazione, in
relazione a quanto disposto dai vari profili professionali, possiamo evidenziare in alcune
professioni i livelli appena visti.
Nella professione ostetrica il livello autonomo È sottolineato nel
primo comma dell'art. 1 del D.M. 14 settembre 1994, n. 740 laddove si precisa che
l'ostetrica assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e
nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e
presta assistenza la neonato. Il limite dell'atto medico viene da sempre individuato nel
parto non fisiologico, nel quale l'attività collaborante dell'ostetrica deve essere
indirizzata, previa una precoce individuazione delle complicanze, verso l'attività del
medico-ostetrico, in un rapporto di collaborazione tra professionisti. " utile
ricordare che il summenzionato profilo richiede all'ostetrica la capacità e le conoscenze
di praticare ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.
Nella professione infermieristica, il livello autonomo È dato in primo
luogo dal disposto contenuto nel primo articolo del D.M. 14 settembre 1994, n. 739 nella
parte in cui si precisa che l'infermiere È responsabile dell'assistenza generale
infermieristica. L'attività collaborante viene invece sottolineata dal terzo comma, punto
a) dello stesso articolo laddove viene sottolineata la funzione integrante
medico-infermiere, quando si specifica che l'infermiere partecipa alla identificazione dei
bisogni di salute della persona e della collettività, laddove per partecipare si intende
una attività non autonoma, ma svolta in collaborazione e in equipè. Inoltre il punto d)
stabilisce che l'infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche poste in essere dal medico. Ancora, il punto e) ha modo di
precisare, puntualmente, che l'infermiere agisce sia individualmente sia in collaborazione
con gli altri operatori sanitari e sociali.
Stessa operazione potrebbe essere fatta per le professioni della
riabilitazione. Il profilo professionale del fisioterapista, recepito con il D.M. 14
settembre 1994, n. 741 forse con ancora più nettezza rispetto ai precedenti, stabilisce
il doppio campo, autonomo e di collaborazione, di questo professionista. Si legge infatti
testualmente che il fisioterapista svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre
figure sanitarie gli interventi di prevenzione. Nel profilo del logopedista, recepito con
il D.M. 14 settembre 1994, n. 742 viene indicata invece l'attività autonoma nella prima
parte del profilo e l'attività collaborante invece deve essere svolta in riferimento alla
diagnosi e alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, frase che
per altro È presente anche nel profilo del fisioterapista.
Il limite delle competenze previste per le professioni mediche (al
plurale nella legge), ci induce una riflessione anche per la professione che nata in seno
alla professione medica, ha iniziato da tempo un suo percorso autonomo (9): la professione
odontoiatrica. Questa professione, infatti, dalla sua istituzione, ha trovato invece un
campo proprio di attività molto ben definito dalla legge istitutiva. Recita testualmente
l'articolo 2 della legge istitutiva della professione (10): Formano oggetto della
professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle
malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei
relativi tessuti, nonchÈ alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari
all'esercizio della loro professione.
Il campo specifico riconosciuto all'odontoiatra non pone particolari
problemi di conflitto con la figura dell'igienista dentale, il quale ha compiti
essenzialmente preventivi e, soprattutto È limitato dal suo stesso profilo professionale
(11) che lo pone alle dipendenze degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati
all'esercizio della odontoiatria. Ancora meno problemi di interferenza normativa possiamo
riscontrare tra l'odontoiatra e l'odontotecnico, figura non professionalizzata e non
toccata dalla legge di riforma delle professioni sanitarie, rimasta quindi arte della
professione sanitaria ausiliaria, stante il divieto per l'odontotecnico di eseguire ogni
qualsivoglia tipo di manovra nella bocca del paziente (12). La storia dell'esercizio
abusivo di professione ci dimostra in realtà il contrario, data l'ampiezza del fenomeno
(13) ma l'attività illecita dell'odontotecnico, tutte le volte che È stata contestata È
stata anche sanzionata.
Di non facile individuazione inoltre, È il secondo limite individuato
dalla legge 42/1999, il limite per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso
alle quali È richiesto il possesso del diploma di laurea. Date le improbabili
interferenze professionali che si possono verificare ad esempio tra infermiere e biologo,
tra ostetrica e psicologo e simili, con tutta probabilità questa norma trova la sua unica
ragione di essere nel paventato contrasto tra tecnici sanitari di laboratorio biomedico e
i biologi, o quanto meno questo potenziale conflitto sembra il più probabile. Il profilo
professionale del tecnico di laboratorio precisa però che tale professionista svolge con
autonomia tecnico-professionale la propria prestazione lavorativa in diretta
collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse
responsabilità operative di appartenenza; inoltre È responsabile del proprio operato,
nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai
dirigenti responsabili; infine verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli
indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura.
A ben vedere il profilo del tecnico di laboratorio È un profilo
anticipatore della legge di riforma, in quanto riconosce a questa figura una funzione
collaborante pur nell'ambito di protocolli nell'ambito del lavoro da svolgere, senza mai
calcare la mano sulla dipendenza. Appare infatti particolarmente felice l'espressione,
riferita alla prestazione lavorativa, da svolgere in diretta collaborazione che oggi,
riletta alla luce della legge 42/1999 diventa bilaterale, nel senso che anche il personale
laureato di laboratorio deve agire in diretta collaborazione nel rispetto reciproco delle
specifiche competenze professionali. Pur essendo alcuni compiti sovrapponibili tra medico
di laboratorio, biologo (14) e tecnico sanitario di laboratorio a quest'ultimo È
ovviamente precluso il potere di firma (15).
Uno strumento di regolazione dei rapporti professionali potrebbe essere
rappresentato proprio dall'adozione di protocolli e linee guida, prendendo spunto
dall'esempio anglosassone.
Premesso che non esiste una univoca definizione di protocollo e di
linea guida e che spesso vengono erroneamente confuse e che comunque non È questa la sede
giusta per un approfondimento della questione, ci sembra di poter suggerire l'adozione
dell'uso di questi strumenti come atti di carattere regolamentare monoprofessionale e
interprofessionale. Ogni professione cioè, avvia una riflessione sul proprio specifico
professionale, quale si evince dai criteri guida indicati dalla legge ñ profilo,
formazione ricevuta e deontologia ñ e successivamente, per le zone grigie, per le
attività professionali che richiedono apporti congiunti, per le zone di confine, si puÚ
provare ad arrivare alla definizione di linee guida e protocolli interprofessionali.
" pure vero che si aprirebbe il dibattito sulla titolarità degli organismi titolati
a emanare le guidelines di riferimento ñ Ordini e Collegi professionali?, Associazioni?,
Società scientifiche? ñ ma comunque questa appare, quanto meno a una prima lettura, la
strada più praticabile e più in linea con la ratio della legge che indica nella
autoregolamentazione e nella elaborazione professionale la strada del nuovo esercizio
professionale.
Questi protocolli e linee guide a contenuto operativo e disciplinare,
per altro già sperimentati nel nostro ordinamento (16) - anche se non dalle professioni
direttamente - non potranno ovviamente avere una cogenza tale da essere resi obbligatori,
senza un processo di maturazione interna al gruppo di lavoro. Come la migliore letteratura
sull'argomento ha da sempre sottolineato i protocolli devono avere delle caratteristiche
essenziali quali la condivisibilità, la trasparenza, l'applicabilità e la mutabilità
nel tempo in relazione ai cambiamenti scientifici e professionali.
|
|
Sbaglierebbe quindi strumento chi pensasse di porre in essere i protocolli in modo
coattivo, in virtù di sovraordinazioni gerarchiche aziendali o di altro tipo.
L'imposizione dei protocolli e delle linee guida fa' venire meno la natura di protocollo
che come abbiamo visto vede nella condivisione la sua stessa ragione di essere. Si rende
necessario quindi un vero e proprio processo di implementazione delle linee guida e dei
protocolli ai vari livelli operativi (17). Come è stato dimostrato nell'esperienza
statunitense, le linee guida rese operative senza un adeguato supporto formativo condiviso
possono portare a un organizzazione del lavoro deresponsabilizzante (18), esattamente il
contrario cioè di quanto indicato dalla legge di riforma dell'esercizio professionale che
riconosce alle ex professioni sanitarie ausiliarie un proprio campo di attività e di
responsabilità.
A questa situazione di carattere squisitamente professionale si
affianca la firma definitiva del contratto collettivo di lavoro del comparto della sanità
pubblica che riguarda le professioni sanitarie non mediche (e non soltanto) che si
configura come primo contratto di diritto privato. Le conseguenze sono evidenti: scomparsa
dell'inquadramento introdotto dal D.P.R. 761/1979; reinquadramento di tutto il personale
in quattro categorie; inquadramento del personale sanitario interessato dalla riforma
dell'esercizio professionale di cui sopra nelle categorie C, D con funzioni di
coordinamento e Ds; introduzione di un sistema di carriere orizzontali, numerate con la
tecnica della reiterazione del precedente C1, C2 ecc.; introduzione di un sistema
improntato sulla discrezionalità della dirigenza; abolizione dei concorsi per titoli ed
esami per i passaggi di carriera verticale; l'introduzione di una posizione organizzativa
di carattere dirigenziale o simildirigenziale con relativa responsabilità e revoca in
caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e altre importanti novità (pubblicato in
allegato al presente numero).
Potrà essere azzardato un parallelo tra la situazione professionale e
quella contrattuale, ma vi sono più caratteristiche comuni. Entrambe tendono alla
flessibilità e sono caratterizzate dalla caduta di vincoli rigidi ñ i mansionari da un
lato, il sistema degli inquadramenti dall'altro ñ e dalla necessità di un forte
ripensamento delle situazioni consolidate. Insomma la legge in tema di disposizione delle
professioni sanitarie e il nuovo contratto collettivo di lavoro lanciano una nuova sfida e
aprono una nuova epoca, sancendo la fine del monopolio della figura medica, quanto meno
come unica figura riconosciuta come professionista a livello normativo e dall'altro la
fine dell'inquadramento unico dei professionisti sanitari non medici.
"E necessaria quindi un'opera di forte coinvolgimento di
tutte le professioni coinvolte, di elaborazione, di riflessione, di ri-costruzione del
proprio specifico professionale, senza possibilmente scivolare in posizioni precostituite
o rigidamente corporative, con il chiaro scopo di ridisegnare le competenze sulla base dei
criteri guida ñ profilo, formazione ricevuta e deontologia ñ indicati dalla legge di
riforma dell'esercizio professionale.
Note
1. In Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1999.
2. Elenchiamo i profili pubblicati, seguendo la classificazione che ne
ha fatto il recente contratto collettivo nazionale di lavoro (pubblicato per esteso in
questo volume), pur essendo questa classificazione eccepibile da diversi punti di vista.
Personale infermieristico: Infermiere: DM 739/1994; Ostetrica: DM
740/1994; Dietista: DM 744/1994; Assistente sanitario: DM 69/97; Infermiere pediatrico: DM
70/1997; Podologo: DM 666/1994; Igienista dentale: DM 669/1994.
Personale tecnico sanitario: Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico: DM 745/1994; Tecnico sanitario di radiologia medica: DM 746/1994; Tecnico di
neurofisiopatologia: DM 183/1995; Tecnico ortopedico: DM 665/1994; Tecnico audiometrista:
DM 667/1994.
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare: DM 316/1998.
Personale della riabilitazione: Tecnico audioprotesista: DM 668/1994;
Fisioterapista: DM 741/1994; Logopedista: DM 742/1994; Ortottista: DM
743/1994; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva: DM 56/1997; Tecnico
dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale: DM 57/1997
Terapista occupazionale: DM 136/1997.
Personale di vigilanza ed ispezione: Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro: DM 58/1997.
3. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato si È
specificamente espressa sulla legge in questione, quando era ancora in fase di gestazione.
Nel parere n. 43 del 29 ottobre 1998 l'Autorità ha precisato che la costituzione di albi
ed ordini professionali dovrebbe rivestire carattere del tutto eccezionale, ed essere
limitata alle ipotesi in cui si possa ragionevolmente ritenere che, in assenza di un
intervento regolamentativo, si verificherebbe una significativa perdita di benessere per i
consumatori. Per quanto concerne le professioni oggetto del disegno di legge, va osservato
che attualmente esse possono essere svolte solo in seguito allo svolgimento di un preciso
percorso formativo professionale, ovvero con il conseguimento di specifici diplomi
universitari e, quindi, sono già oggetto di una regolamentazione sufficientemente idonea
a garantire che le prestazioni vengano rese da soggetti qualificati ed in possesso di
requisiti ritenuti necessari. Pertanto, l'introduzione di ulteriori vincoli
regolamentativi potrebbe tradursi in una limitazione della concorrenza tra professionisti,
senza tuttavia apportare benefici aggiuntivi a chi domanda i servizi.
4. Il riferimento È alla bozza di lavoro del Ministero della sanità
ñ Dipartimento professioni sanitarie umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza
sanitaria di competenza statale denominata Regolamento concernente il campo di attività
professionale dell'infermiere. 5. Corte di Cassazione, sez. VI, 21 febbraio 1997. La
sentenza si riferiva ad un caso di esercizio abusivo di professione, contestato a un
biologo che effettuava prelievi ematici. La Corte ha stabilito che nessuna fonte
normativa, primaria o regolamentare, abilita i biologi ad effettuare prelievi di sangue
finalizzati all'analisi, non riconoscendo quindi tale attribuzione come lecita ai biologi.
6. Cassazione penale, 9 gennaio 1966, n. 383.
7. Vedi tra gli ultimi: Bilancetti M., La responsabilità penale e
civile del medico, Cedam, 1995, p. 116: Il concetto di trattamento sanitario È molto
ampio e comprende ogni intervento attuato secondo i canoni della scienza medica che
persegue il benessere psicosomatico del paziente in qualsiasi forma, diagnostica
(biologica, differenziale, funzionale ecc.), terapeutica (eziologica, patogenetica,
sintomatica, fisioterapica, psicoterapica, dietetica, chirurgica, farmacologica ecc.),
profilattica o di controllo o in altra ancora purchè risponda ai predetti criteri; Barni
M. Il medico È responsabile della diagnosi e della terapia, cioè dell'attività
diagnostica, delle scelte e delle attività terapeutiche, in Benci L. (a cura di) Il
medico e l'infermiere a giudizio, atti del 1 congresso nazionale sulle
responsabilità condivise, p. 122. Vedi anche Norelli G.A., Mazzeo E., L'obbligo di bene
operare e il dovere di prestare assistenza, in Trattato di medicina legale e scienze
affini, vol. I, p. 596, Cedam, 1998; vedi inoltre Iadecola G., Potestà di curare e
consenso del paziente, Cedam, 1998, pp. 1-5.
8. Vedi ad esempio il D.M. 15 settembre 1975 recante le Istruzioni per
l'esercizio professionale delle ostetriche che all'art. 10 da facoltà alle ostetriche di
somministrare alcuni tipi di farmaco senza prescrizione medica (iniezioni antispastiche,
uterotoniche, analettici, cardiotonici). Vedi anche il D.P.R. 27 marzo 1992 recante l'atto
di indirizzo e di coordinamento dove in presenza di protocolli si prevede la possibilità
per l'infermiere di somministrare farmaci
9. Il riferimento È al disegno di legge n. 72/B (atto Camera), già
approvato dal Senato e che sancisce il distacco degli odontoiatri dalla professione
medica. 10. L. 24 luglio 1985, n. 409 Istituzione della professione sanitaria di
odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione
di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europea.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 1985, n. 190, S.O. 11. D.M. 14 settembre 1994, n.
669 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell'igienista dentale. In base al profilo l'igienista dentale:
a. svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a
progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;
b. collabora alla compilazione della cartella clinica
odontostomatologica e provvede alla raccolta di dati tecnico-statistici;
c. provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici
nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
d. provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e
sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale
motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;
e. indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela
della salute dentale.
12. L'attività dell'odontotecnico È vincolata e prevista dall'art. 11
del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334: Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a
costruire apparecchi di protesi dentaria sui modelli tratti dalle impronte loro fornite
dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e
protesi dentaria con la indicazione del tipo di protesi da eseguire. ", in ogni caso,
vietato agli odontotecnici di esercitare, anche in presenza ed in concorso con il medico,
o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del
paziente sano od ammalato.
13. Conte C., Professione dentista abusivo, Liviana ed., 1993.
14.Legge 24 maggio 1967, n. 396 Ordinamento della professione di
biologo.
Art. 3 Oggetto della professione.
Formano oggetto della professione di biologo:
a. classificazione e biologia degli animali e delle piante;
b. valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli
animali e delle piante;
c. problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
d. identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti)
dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle
derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
e. controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di
insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini,
medicamenti in genere, radioisotopi;
f. identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
g. analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue;
sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
h. analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque
potabili e minerali;
i. funzioni di perito e di arbitrato in ordine a tutte le attribuzioni
sopramenzionate.
L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di
ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, nè
pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di
professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.
15. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 761/1996, in Rivista di
diritto delle professioni sanitarie, 2, 1998, 108, con nota di L. Benci. Vedi anche
Consiglio di Stato, V sezione, sentenza 11 dicembre 1992, n. 1456.
16. Il riferimento È alle linee guida del Ministero della sanità
sulle trasfusioni di sangue del 1993.
17. Commissione Linee guida e indicatori di qualità della FISM
(Federazione delle società medico-scientifiche italiane). Nel descrivere il processo di
implementazione la Commissione della FISM suddivide questo processo in quattro stadi:
Stadio 1 ñ Definizione della necessità e dell'obiettivo delle linee guida; Stadio 2 ñ
Sviluppo vero e proprio delle linee guida; Stadio 3 ñ Implementazione delle linee guida;
Stadio 4 ñ Valutazione ed aggiornamento delle linee guida.
18. Fineschi V., Frati P., Linee guida: a double edged-sword.
Riflessioni medico-legali sulle esperienze statunitensi, Rivista italiana di medicina
legale, 4-5, 1998, p. 665.
| BENCI Luca |
Tratto da:
Rivista di Diritto delle Professioni Sanitarie,
n. 1 1999, pp. 3- 10 |
|